martedì 1 novembre 2016
Ecco i chiarimenti sull'Isee
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Il bonus per il gas e l’elettricità, la pensione di guerra, i buoni per l’acquisto di beni e servizi, i contributi per abbattimento di barriere architettoniche sono tutti emolumenti che non vanno dichiarati nell’Isee, in quanto appartenenti alle indennità e ai contributi percepiti da soggetti con disabilità e non autosufficienza. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nell’ultimo aggiornamento delle Faq (Frequently Asked Questions, ossia domande poste frequentemente) sull’Isee (le Faq sono pubblicate sul sito dell’Inps www.inps.it) molte delle quali fanno riferimento alle novità del decreto legge n. 42/2016 (convertito dalla legge n. 89/2016) che ha corretto la disciplina Isee per le famiglie con disabili, dichiarata illegittima in sede giudiziale (Tar e Consiglio di Stato).

Con una prima Faq è stato chiesto conferma del non obbligo della dichiarazione di: contributo per abbattimento di barriere architettoniche; voucher per servizi all’infanzia; assegni di cura; bonus gas ed elettrico; altre forme di compartecipazione al 
costo di beni o servizi del disabile. L’Inps ha confermato, spiegando che “non vanno indicati, a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona disabile e/o non autosufficiente ha necessità di sostenere per svolgere le attività quotidiane”. Queste le ulteriori specificazioni:

• Pensione di guerra = esclusa dall’Isee se “diretta”; se “indiretta” o di “reversibilità”, non riferendosi alla condizione di disabilità ma al rapporto di parentela con il danneggiato, va indicati in Dsu

• Contributo Home Care Premium (assistenza domiciliare erogata da Inps) = Non va indicato in Dsu

• Assegno di cura (non erogato dall’Inps) = Se erogato in relazione all’invalidità non va indicato in Dichiarazione sostitutiva unica (la Dsu, cioè la domanda per ottenere l’Isee)

• Contributi per spese dei collaboratori = Se erogati in relazione alla disabilità non vanno indicati in DsuCon altra Faq sono stati chiesti chiarimenti sulle modalità di scorporo dell’assegno familiare e/o di maternità erogati dal Comune.

L’Inps ha precisato che “bisogna seguire il principio di cassa”. Per cui bisogna scorporare l’importo percepito dal beneficiario nel secondo anno che precede quello di presentazione della Dsu rapportato al parametro della scala di equivalenza.

Un’altra Faq ancora riguarda la situazione del minore che vive con la madre (un genitore in senso generale), mentre il padre (l’altro genitore) con diversa residenza, pur in mancanza di provvedimento giudiziario, versa gli assegni per il figlio. Sono state chieste di precisare quali modalità di compilazione della Dsu occorre seguire da parte della madre. L’Inps ha risposto che “la madre dovrà considerare il genitore esterno al nucleo o come componente attratta o come componente aggiuntiva, se risposato o se ha avuto figli con altra persona. In entrambe le situazioni, alla luce della mancanza di un provvedimento giudiziario, vanno indicati gli importi degli assegni (sia nel quadro del padre che li versa, sia nel quadro della madre che li percepisce)”.

Infine, con un’ultima Faq è stato chiesto di sapere se è possibile presentare la Dsu (modulo sostitutivo) ai fini del calcolo dell’Isee corrente per una persona che ha cessato un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed è, contemporaneamente, titolare di partita Iva. La risposta dell’Inps è stata affermativa, con la precisazione che il calcolo verrà rilasciato solo in presenza di variazione dell’indicatore reddituale superiore al 25%. Stessa risposta che l’Inps ha dato a simile Faq in cui è stato chiesto di sapere se, in caso di sospensione del lavoro per infortunio retribuito da Inail, sia possibile presentare lo stesso modulo sostitutivo (Dsu) per il calcolo dell’Isee corrente.

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