lunedì 7 settembre 2020
È quanto dispone l’Inps nella circolare n. 95/2020, risolvendo positivamente per i lavoratori il contenzioso in materia
Una lezione in un'Accademia di belle arti

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I vecchi diplomi di Conservatorio e di Accademie di arte e danza sono riscattabili ai fini della pensione. Fino al 31 dicembre 2021, in particolare, i diplomi conseguiti in base alla disciplina previgente alla legge n. 508/1999 (legge di riforma del settore) sono equiparati ai diplomi accademici di II livello se il titolare è in possesso di un diploma di scuola secondaria: come tali sono anche oggetto di riscatto contributivo ai fini pensionistici. È quanto dispone l’Inps nella circolare n. 95/2020, risolvendo positivamente per i lavoratori il contenzioso in materia. La novità, spiega inoltre l’Inps, si applica alle domande di riscatto giacenti, mentre per quelle già respinte gli interessanti dovranno fare una specifica istanza per il riesame.

La legge n. 508/1999 ha riformato le Accademie di belle arti, danza, arte drammatica; gli istituti superiori industrie artistiche; Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati (che sono le cosiddette “istituzioni Afam”), con la principale novità di porre il settore artistico allo stesso livello delle università, con la loro qualificazione a sedi di alta formazione, specializzazione e ricerca. In seguito a tale novità, il dpr n. 212/2005 ha stabilito che i nuovi diplomi ammessi a riscatto contributivo, a partire dall’anno accademico 2005/2006, sono i seguenti: diploma accademico di I livello; diploma accademico di II livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca. E la legge n. 228/2012 ha stabilito che i diplomi rilasciati in base al vecchio ordinamento dalle istituzioni Afam sono equipollenti ai diplomi accademici di II livello in base a una tabella di corrispondenza, fissata per decreto, se congiuntamente il titolare sia in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. L’equipollenza è ammessa fino al 31 dicembre 2021; di conseguenza si è riproposta la problematica inerente alla riscattabilità, ai fini pensionistici, di tali periodi di studio.

Con la circolare n. 95/2020 l’Inps dispone che i vecchi diplomi rilasciati dalle istituzioni Afam, essendo equiparati ai titoli universitari, sono riscattabili alle seguenti condizioni:

possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di II grado di qualunque durata;

• conseguimento di un diploma ex istituzioni Afam entro il 31 dicembre 2021.

Il periodo di riscatto decorre dalla data d’iscrizione all’istituzione Afam o, se successiva, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media. Esempio: per il diploma di pianoforte è riconosciuto a riscatto un periodo di cinque anni: tre del diploma accademico di primo livello e due di quello di secondo livello. Se il richiedente si è iscritto al conservatorio a 11 anni, ha conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si colloca, per il massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media fino a quella di conseguimento del titolo Afam.

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