venerdì 24 ottobre 2014
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«L’ergastolo ostativo ai benefici» è una pena 'senza fine' che in base all’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario italiano, nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario ai chi è stato condannato per reati associativi, in particolare associazione a delinquere di stampo mafioso. Per meglio comprendere la questione bisogna avere presente la legge 356 del 92 che introduce nel sistema di esecuzione delle pene detentive una sorta di doppio binario. Per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che esclude dal trattamento 'extramurario' i condannati, a meno che questi collaborino con la giustizia. Per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio penitenziario e di fatto sono condannati a morire in carcere. Ostativo vuol dire che è negato ogni beneficio penitenziario: permessi premio, semilibertà, liberazione condizionale, a meno che non si collabori con la giustizia per ottenere l’arresto di altre persone. Ogni progresso nella condotta del detenuto, dalle attività formative a quelle rieducative, non contribuisce in alcun modo ad un allegerimento del regime detentivo, neanche se a decenni dal delitto commesso si mostrano sinceri e riscontrabili segni di ravvedimento. Attualmente sono circa 1.200 i detenuti 'senza speranza'.
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