sabato 13 maggio 2023
Si amplia la Pontificia Commissione, che ora sarà costituita non solo da cardinali. Più stringente la regolamentazione del bilancio preventivo e consuntivo
La folla radunata in piazza San Pietro

La folla radunata in piazza San Pietro - Vatican Media

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Cambia la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (Scv). Dopo la prima emanata nel 1929 subito dopo la firma dei Patti Lateranensi e in sostituzione di quella promulgata nel 2000 da San Giovanni Paolo II, la nuova Costituzione è stata pubblicata oggi e entrerà in vigore il prossimo 7 giugno. Il nuovo testo è più lungo ed articolato del precedente (24 articoli invece che 20). E contiene numerose precisazioni e novità. Viene confermata «la pienezza della potestà di governo» del Papa in quanto «sovrano» dello SCV «che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziari». Confermato pure che il Papa «in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza senza esclusione di ogni altro gravame». Specificata poi «la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano», distinto da quello della Curia Romana.

La nuova legge conferma la funzione legislativa della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, fino ad oggi composta da un cardinale presidente (che è anche il presidente del Governatorato) e da altri cardinali nominati dal Papa. Ma da ora in poi nella Commissione potranno essere designati anche «altri membri», e quindi anche laici e laiche.

Per l’elaborazione dei relativi progetti, la Pontificia Commissione si avvale della collaborazione dell’Ufficio Giuridico del Governatorato, di esperti e dei Consiglieri dello Stato. A proposito di questi ultimi, un nuovo assetto introdotto dalla Legge è che viene costituito un apposito Collegio di consiglieri di Stato. Prima i consiglieri – nominati dal Papa sempre per cinque anni - venivano consultati singolarmente, ora c’è un Collegio che svolge (così come i membri individualmente) funzioni esecutive e consultive.

Nella nuova legge viene poi specificato, anche in questo caso prima non lo era, che «fanno parte della comunità dello Stato i cittadini, i residenti e quanti, ad altro titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono stabilmente il loro servizio, con spirito ecclesiale, per lo Stato e per la Santa Sede».

Altra nuova specifica riguarda la regolamentazione più stringente e dettagliata del bilancio preventivo e consuntivo che viene deliberato annualmente dalla Pontificia Commissione, «in conformità alle regole di contabilità» e «con atti aventi forza di legge». La Commissione delibera il piano finanziario triennale sottoponendo «questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice», senza passare per gli organismi economici vaticani. Il bilancio infatti «è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce».

La vecchia legge stabiliva che i bilanci «dopo l’approvazione da parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per tramite della Segreteria di Stato». Abolito anche il vecchio articolo 6 in cui si affermava che «nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la Segreteria di Stato». Così come non viene confermato quanto stabilito nel vecchio articolo 18 in cui si normava che «le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l’Amministrazione sono di competenza dell’Ufficio del lavoro della Sede Apostolica». Questa problematica non è citata nella nuova Legge.

Quanto al Governatorato, la nuova Legge ribadisce che «la rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati», sono riservate al Papa «che le esercita mediante la Segreteria di Stato», ma, rispetto al passato, viene aggiunto che in alcuni casi la rappresentanza è esercitata dal presidente del Governatorato che partecipa alle Istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro «in nome e per conto dello Stato», «mantiene rapporti e sottoscrive, con organismi ed enti esteri», necessari per assicurare «gli approvvigionamenti, i collegamenti, le dotazioni e i servizi pubblici».

Infine viene esplicitato che il Governatorato continua a provvedere a sicurezza, ordine pubblico, protezione civile, tutela della salute, sanità, igiene pubblica, ambiente ed ecologia, attività economiche, servizi postali filatelici e doganali, infrastrutture di connettività e di rete, attività edilizia, impianti tecnici, idraulici ed elettrici. Suo compito anche la conservazione, valorizzazione e fruizione del «complesso artistico dei Musei Vaticani», nonché «alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico».

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