giovedì 5 novembre 2020
Spetta alla Santa Sede «accompagnare i pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o Società di diritto diocesano»
Papa Francesco cambia le regole per erigere un nuovo istituto religioso
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Per erigere un istituto di religiosi o religiose al vescovo diocesano non basterà aver consultato la Santa Sede ma dovrà prima ottenere una autorizzazione scritta da Roma. Lo stabilisce il motu proprio Authenticum charismatis di papa Francesco pubblicato ieri con cui viene modificato un articolo - il numero 579 - del Codice di diritto canonico.

Nel documento papale si ricorda innanzitutto che, come scritto nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, «un chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti». Di qui la necessità che i fedeli abbiano «il diritto di essere avvertiti dai pastori sull’autenticità dei carismi e sull’affidabilità di coloro che si presentano come fondatori». Il motu proprio quindi ribadisce che «il discernimento sulla ecclesialità e affidabilità dei carismi è una responsabilità ecclesiale dei pastori delle Chiese particolari».

Responsabilità episcopale che si «esprime nella cura premurosa verso tutte le forme di vita consacrata e, in particolare, nel decisivo compito di valutazione sull’opportunità dell’erezione di nuovi Istituti di vita consacrata e nuove Società di vita apostolica». Così, se da una parte «è doveroso corrispondere ai doni che lo Spirito suscita nella Chiesa particolare, accogliendoli generosamente con rendimento di grazie»; dall’altra però si deve evitare che, come stabilisce il decreto conciliare Perfectae caritatis, «sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore».

Il motu proprio sottolinea che spetta alla Santa Sede «accompagnare i pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto diocesano». E ricorda quanto affermato nell’esortazione apostolica Vita consecrata, e cioè che la vitalità di nuovi Istituti e Società «deve essere vagliata dall’autorità della Chiesa, alla quale compete l’opportuno esame sia per saggiare l’autenticità della finalità ispiratrice sia per evitare l’eccessiva moltiplicazione di istituzioni tra loro analoghe, col conseguente rischio di una nociva frammentazione in gruppi troppo piccoli». Ecco quindi la necessità che i nuovi Istituti di vita consacrata e le nuove Società di vita apostolica debbano «essere ufficialmente riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l’ultimo giudizio».

Infatti «l’atto di erezione canonica da parte del vescovo trascende il solo ambito diocesano e lo rende rilevante nel più vasto orizzonte della Chiesa universale». E questo perché «natura sua (per sua natura, ndr), ogni Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, ancorché sorto nel contesto di una Chiesa particolare, "in quanto dono alla Chiesa, non è una realtà isolata o marginale, ma appartiene intimamente ad essa, sta al cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo della sua missione"».

Ed è proprio «in questa prospettiva», per evitare approvazioni imprudenti, che papa Francesco ha disposto la modifica del Codice di diritto canonico. Nella nuova formulazione il canone 579 stabilisce che i vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale decreto istituti di vita consacrata, ma solo «previa autorizzazione scritta della Sede apostolica» mentre la vecchia recitava: «purché sia stata consultata la Sede Apostolica».

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