Due sentenze della Consulta sul fine vita sono un argine contro possibili derive
di Angelo Picariello, Roma
Pronunciandosi nello stesso giorno sulla normativa della Sardegna e su un caso sollevato dal Gip di Bologna, la Corte costituzionale di fatto ha sancito il no al diritto al suicidio assistito e la dipendenza da un sostegno vitale. È l'ennesimo richiamo al Parlamento a fare una legge

La Corte costituzionale interviene di nuovo sul fine vita. Lo fa in assenza di una legge nazionale che con tutta probabilità non ci sarà entro fine legislatura. Due sentenze depositate ieri (relatori i vicepresidenti Francesco Viganò e Luca Antonini) che, pur in ambiti diversi – una avendo per oggetto la legislazione adottata dalla Sardegna; una intervenendo invece su un caso concreto sollevato dal Gip del Tribunale di Bologna – finiscono per ribadire la stessa linea: il suicidio assistito può essere depenalizzato solo ricorrendo i tre requisiti già sottolineati nei precedenti pronunciamenti (prognosi infausta; sofferenza ritenuta insopportabile; dipendenza da trattamenti di sostegno vitale), criteri che la Consulta ha ricavato dalla casistica della normativa del 2017 che regola il fine vita. Nessuna applicazione più ampia è possibile, e le Regioni, in assenza di una legge nazionale, non possono «pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale» dovendosi limitarsi, se ritengono, a regolare gli aspetti organizzativi.
Da un lato, quindi con la sentenza numero 152 la Consulta conferma che per ricadere nell'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio resta indispensabile, nel caso specifico, il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Dall'altro, con la sentenza numero 148 salva l'impianto della legge della Sardegna, come già avvenuto per la Toscana, ma in linea con il caso precedente annulla alcune disposizioni ritenute lesive delle competenze esclusive dello Stato. Ancora una volta viene chiamato in causa il Parlamento, ma la sua inerzia non può aprire la strada al fai-da-te di tribunali e Regioni.
Prevedibile quindi il pronunciamento sulla Sardegna, la decisione più attesa (che astrattamente avrebbe potuto aprire la strada a ipotesi di allargamento della casistica di non punibilità), era quella a seguito del ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che aveva chiesto, come detto, di eliminare il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale individuato dalla sentenza “apripista” numero 242 del 2019 sul caso Cappato-Dj Fabo. La vicenda nasceva dal procedimento aperto nei confronti di tre persone accusate di aver accompagnato in una clinica svizzera una donna affetta da una grave patologia neurodegenerativa, intenzionata a ricorrere al suicidio medicalmente assistito. La Procura aveva chiesto l'archiviazione, ma il Gip ha ritenuto che non potesse essere concessa perché la donna non era sottoposta a cura salvavita. Da qui il nuovo rinvio alla Consulta, per valutare se tale requisito determini una disparità di trattamento tra pazienti accomunati da sofferenze irreversibili, la cosiddetta prognosi infausta. La Corte ha però respinto il ricorso, confermando quanto già affermato nelle sentenze 135 del 2024 e 66 del 2025. I giudici ricordano che la decisione del 2019 non ha introdotto un diritto al suicidio assistito, ma una limitata eccezione alla punibilità prevista dall'articolo 580 del Codice penale (che sanziona l’istigazione e l’aiuto al suicidio) per i pazienti che interrompono i trattamenti salvavita, in base – come detto – alla legge sul consenso informato. Secondo la Consulta, chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale si trova in una situazione sostanzialmente diversa e non c’è quindi disparità di trattamento. La Corte richiama inoltre il dovere dello Stato di tutelare la vita e il rischio di possibili pressioni sulle persone più fragili, ribadendo che eventuali ampliamenti dell'accesso al suicidio medicalmente assistito spettano esclusivamente al Parlamento.
Nella sentenza sulla legge della Sardegna i giudici hanno invece ritenuto illegittime le norme che esulavano da aspetti organizzativi, annullando – come le per la Toscana – la fissazione di termini rigidi per la conclusione delle procedure di verifica, ritenendo che tali aspetti appartengano alle competenze dello Stato e richiedano uniformità su tutto il territorio nazionale, comportando fra l’altro il rischio di non consentire un attento esame dei criteri alla base della depenalizzazione, si pensi solo all’accertamento della reale volontà del malato, che può necessitare di verifiche più approfondite. Ma nemmeno le Regioni possono richiamare nelle loro normative esplicitamente, bypassando le competenze esclusive dello Stato, i pronunciamenti della Consulta, «“impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati da questa Corte».
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