«Il ministro della Giustizia deve trasmettere subito gli atti della Corte penale internazionale»
di Redazione romana
La sentenza della Corte Costituzionale: incostituzionali gli articoli 2 e 4 della legge 237 del 2012, che consentono al Guardasigilli di prendere tempo. Sono le norme applicate per il caso Almasri. La Consulta non boccia invece le attuali norme sulla consegna

Con una sentenza depositata oggi, la Corte costituzionale ha stabilito che il ministro della Giustizia deve immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione che provengono dalla Corte penale internazionale (Cpi). Una sentenza che fa chiarezza anche rispetto ai rimpalli di responsabilità che ci sono stati per il caso-Almasri.
La Corte è intervenuta alla luce delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Roma e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, «nella parte in cui non prevedono che il ministro della Giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti».
Nel comunicato diffuso dalla Consulta si osserva, in linea preliminare, che la normativa attribuisce un ruolo esclusivo al ministro della giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale e che «al paradigma operativo delineato dalla lettera e dalle interrelazioni sistematiche della normativa vigente si è conformato il contegno di chi, a vario titolo, ha esaminato la domanda di cooperazione».
Nell’accogliere le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento allo Statuto di Roma, la Corte ha quindi puntualizzato che l’attuale meccanismo non scongiura il rischio di inerzia del Guardasigilli e attribuisce al ministro «un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l’esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza», esternando «le ragioni di un eventuale diniego […] in termini altrettanto immediati».
Il sistema delineato dalla legge «mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari».
La legge ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria, spiega il comunicato stampa della Corte costituzionale spiegando il senso della sentenza numero 143, destinata a chiarire definitivamente un nodo controverso.
La Corte puntualizza inoltre che «all’obbligo del ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l’obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego» in quelle che si configurano come «ipotesi eccezionali» e interferiscono con «i princìpi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica», con riferimento all'articolo 11 della Carta.
La Corte, infine, ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura per la consegna, così come disciplinata dagli articoli 11 e 13 della legge numero 237 del 2012, osservando che tale disciplina non confligge di per sé con l’obbligo pattizio di cooperazione e che i profili di incompatibilità con la Costituzione risiedono nelle regole generali dettate dagli articoli 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi nei termini prima indicati.
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