Rubriche

Aperta la “mobilità” per i docenti di religione

Vittorio Spinelli giovedì 9 marzo 2023
Si riaprono le annuali operazioni per la mobilità del personale della scuola e, in particolare, dei docenti di religione. Le domande valide per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere presentate dal 21 marzo al 17 aprile dai docenti di religione. Per gli altri docenti la procedura per la mobilità è aperta dal 6 al 21 marzo, per gli educatori dal 9 al 29 marzo e per il personale Ata dal 17 marzo al 3 aprile. Il Ministero ha emanato le istruzioni con separate ordinanze, entrambe il 1° marzo. Tensioni con i sindacati di settore (Fgu/Snadir) per un mancato confronto sui vincoli normativi che rallentano i diritti degli interessati. Anche diverse sentenze della Cassazione, oltre a una recente sentenza della Corte di Giustizia europea, aprono a nuove prospettive sui diritti dei docenti di religione, con la conseguenza che il contratto di lavoro e la mobilità dei docenti di ruolo dovrebbero avere le stesse disposizioni formulate per gli altri docenti, salvaguardando in ogni caso l’idoneità allo specifico insegnamento che spetta esclusivamente all’ordinario diocesano. Intanto la pubblicazione dei movimenti autorizzati è fissata al 30 maggio. I docenti interessati possono utilizzare la mobilità per transitare in una scuola di una diocesi diversa da quella di servizio, oppure per trasferirsi in un’altra regione, ferma restando la collocazione nel proprio settore formativo. Analoga mobilità è consentita per accedere ad un settore formativo diverso dall’insegnamento della religione cattolica. I movimenti avvengono per diocesi e non per sede, mentre i trasferimenti all’interno della stessa diocesi, da una sede ad un’altra, vengono regolati attraverso utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. I docenti con due anni di servizio possono chiedere la mobilità nella Regione di appartenenza; solo dopo tre anni di servizio possono ottenere il trasferimento in una Regione diversa. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi, esprimendo preferenze fino a un massimo di cinque diocesi anche di altra Regione, sempre allegando l’attestato di idoneità rilasciato dalla diocesi richiesta.