Lo stop alla speranza di vita anticipa il Tfr
martedì 14 dicembre 2021
È stato inevitabile prendere atto degli effetti nefasti della pandemia anche sulla durata media della vita. Un decreto ministeriale è così intervenuto sulla "speranza di vita" che viene considerata per stabilire l'età minima di accesso alla pensione. Secondo gli adeguamenti già previsti, la "speranza" si sarebbe allungata nel corso del prossimo decennio, con ricadute sull'età pensionabile fino a 10 mesi in più. Già dal 2023 sarebbe aumentata di 3 mesi con i relativi effetti sulle pensioni. Il decreto ha invece messo uno stop alla situazione in corso, lasciando per ora immutata l'età minima per la pensione a 67 anni interi fino a tutto il 2024.
Se ne avvantaggiano tutti i lavoratori che accedono alla pensione ordinaria di vecchiaia. Con questi, anche i pensionati con Quota 100 (e vi rientreranno anche i pensionati con Q102) che si avvalgono della facoltà di ricevere, in anticipo, tutta o parte della buonuscita – cioè il Trattamento di fine servizio (Tfs) o il Trattamento di fine rapporto (Tfr) – non appena raggiunti col tempo i requisiti vigenti per la pensione ordinaria. L'anticipo, fino a un importo netto di 45.000 euro, si ottiene grazie ad un finanziamento da parte di banche e intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo con l'Inps. Opportunamente, l'Istituto rilascia all'interessato una certificazione preventiva sulla data del "diritto teorico" al tfr/tfs, sulla data di pagabilità effettiva anticipata (con un contratto di anticipo/cessione) e sull'importo dell'anticipo consentito dall'am-montare della pensione. Anche l'Inps prende ora atto che lo stop all'adeguamento della speranza di vita può incidere sul tfr/tfs richiesto insieme alla pensione anticipata. Sono interessati i trattamenti il cui diritto teorico si colloca dopo il 2022. La previsione interessa di fatto anche le prossime pensioni da liquidare con Quota 102. In ogni caso l'anticipo impegna diversi passaggi procedurali e tempi non brevi. L'Istituto ha disposto (msg. 4290) che gli anticipi attualmente in lavorazione devono essere pertanto "reistruiti" totalmente, o solo in parte, secondo gli adeguamenti applicati al diritto teorico al tfr/tfs. Qualora invece la banca abbia già notificato il contratto di anticipo/cessione dovrà essere modificata la data di pagabilità e di rimborso alla banca, ferma restando l'efficacia del contratto.
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