Indennità di disoccupazione, nuovi criteri per la maternità
martedì 7 agosto 2018
Nuovi criteri della Corte costituzionale e dell'Inps sull'indennità di disoccupazione Naspi. Di maggior rilievo è l'intervento della Consulta per le lavoratrici in maternità che perdono il lavoro. Con la sentenza 158 del 13 luglio la Corte ha stabilito che la lavoratrice benché disoccupata non perde il diritto all'indennità di maternità, a patto che il congedo obbligatorio della gravidanza inizi entro 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. Inoltre i 60 giorni si possono allungare fino a 180 giorni. È un particolare passaggio procedurale, in parte già previsto dalle norme anteriori alla nuova sentenza.
Infatti la lavoratrice che inizia il congedo di maternità (oppure adozione o affido), mentre è sospesa dal lavoro oppure disoccupata, conserva il diritto all'indennità Na-spi. Quando manca il diritto a questa indennità ed il congedo di maternità sia iniziato oltre i 60 giorni (ma entro 180 dall'ultimo giorno di lavoro), per ottenere l'indennità di maternità è richiesto che l'interessata abbia lavorato negli ultimi due anni con almeno 26 contributi settimanali versati all'Inps. Il calcolo dei 60 giorni va tuttavia depurato dalla presenza di alcuni eventi che oggettivamente incidono sul normale percorso lavorativo dell'interessata: una malattia o un infortunio sul lavoro, il congedo per una precedente maternità, la malattia del bambino nel corso della precedente maternità ecc. Alla lista degli eventi previsti dalla legge (Testo Unico 151/2001 art. 24) la Corte Costituzionale ha aggiunto ora anche il caso, finora non considerato, dell'assistenza ai familiari con grave handicap accertato (legge 104/1992). Pertanto anche l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio deve essere ora considerata dall'Inps come periodo "neutro" ai fini del calcolo dei 60 giorni.
Agricoltura. L'alternanza di attività diverse, come nell'agricoltura e nell'industria, si è rivelata svantaggiosa per i lavoratori agricoli, la cui domanda di disoccupazione agricola viene respinta quando è prevalente una loro attività di tipo industriale. L'Inps consente ora di trasformare la domanda di disoccupazione agricola, e quindi con diritto alla indennità Naspi, su richiesta dell'interessato purché presentata entro 68 giorni dalla cessazione dell'attività non agricola. Altrettanto è possibile trasformare le domande da disoccupazione non agricola in quella agricola, rispettando il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo valido per quest'ultima.
Edilizia. Analogo passaggio è consentito agli edili per ottenere l'indennità Naspi ma entro 68 giorni dalla fine della mobilità o del trattamento speciale edile.
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