Enasarco una vecchia novità
martedì 15 maggio 2012
   Con una singola disposizione, netta e decisa, la manovra economica di luglio ha azzerato le speranze di quanti auspicavano un passaggio all’Inps dell’Enasarco, la Fondazione che sin dal 1939 gestisce le pensioni integrative degli agenti e dei rappresentanti di commercio. L’ente - precisa la legge (art. 18 comma 3) - resta al suo posto con tutte le attuali caratteristiche. «Con specifico riferimento all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966 n. 613» -, legge che regola l’assicurazione Inps per i commercianti. Alla lettera, la nuova disposizione non aggiunge nulla di nuovo alle attuali condizioni previdenziali degli agenti. Versando i contributi integrativi, infatti, gli iscritti all’Enasarco sono sempre esclusi dal cumulare i loro versamenti con contributi obbligatori all’Inps o ad altro ente. Né con le forme della ricongiunzione, anche se a pagamento, né con quelle della totalizzazione, e neppure quando, come accade per molti iscritti, non viene maturato il minimo per la pensione Enasarco, senza peraltro disporre di una restituzione di contributi. Dalla sua posizione, l’Inps conferma e precisa che l’obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione di diritto privato Enasarco non esclude, in alcun caso, l’obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica Inps relativa agli esercenti attività commerciali. La conferma contenuta nella manovra appare invece incisiva per due aspetti. Il primo: il riferimento all’Enasarco espresso in una legge comprova che l’ente, benché fondazione di diritto privato, gestisce una assicurazione previdenziale integrativa a carattere obbligatorio. Pur con tutta la sua legittimità, l’Enasarco rappresenta perciò un’anomalia nel campo della previdenza complementare, che riconosce invece a qualsiasi lavoratore la libertà di scegliere dove versare i propri accantonamenti. Non sarebbe quindi fuori dalle righe un giudizio costituzionale per disparità di trattamento, ma con complesse conseguenze sul sistema. Il secondo aspetto: la natura integrativa dell’Enasarco non è una novità, e come tale la sua citazione in una agitata manovra di bilancio non era né necessaria, né urgente. Perché, dunque, inserire nella legge il riferimento alla Fondazione? Per strana coincidenza, da qualche tempo l’ente subisce l’attacco di alcune associazioni di categoria sia in merito alla nuova composizione degli organi di vertice sia sulla validità dell’operazione Mercurio (la dismissione del patrimonio immobiliare Enasarco), necessaria per integrare le finanze dell’ente, a garanzia delle future pensioni. Sui vantaggi della vendita in corso degli immobili, indirizzata agli inquilini e con la previsione di un forte realizzo, si sono concentrati pareri diversi. Con il timore di essere poi costretti a rivedere assetto e regole dell’Enasarco.
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