Banche cooperative, nuovo Fondo all'Inps
martedì 2 giugno 2015
Trova casa presso l'Inps una nuova gestione previdenziale, il Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo. Il Fondo nasce nelle previsioni della legge 92/2012 come sostegno alla ristrutturazione di imprese che operano in settori che non sono coperti dalla cassa integrazione. Le banche mutualistiche nel settore del credito, 380 imprese attive all'interno delle comunità locali, coprono attualmente una rete di 4.500 sportelli in poco meno di tre mila comuni. Sono ora coinvolte in un vasto processo di riforma del sistema cooperativo, favorito anche dalla costituzione del nuovo Fondo pensionistico, interamente finanziato dalle aziende interessate. La nuova gestione interviene, con sostegni al reddito, per incentivare l'uscita di dipendenti delle aziende del credito cooperativo, dirigenti compresi, che si trovano in posizione non lontana dal pensionamento. Condizione essenziale infatti è che gli esodandi raggiungano i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, oppure per la pensione anticipata, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.Assegni straordinari. Il nuovo Fondo Inps, che sostituisce un'analoga gestione che operava in precedenza, provvede a specifiche prestazioni in diverse situazioni (aggiornamento professionale, riduzione dell'orario di lavoro ecc.). In particolare, liquida un assegno straordinario (max 60 mensilità) in caso di esodo, il cui importo è pari a quello che il dipendente avrebbe percepito al termine naturale del rapporto di lavoro, compresa cioè la quota che sarebbe stata maturata in più se non fosse intervenuto l'esodo. A questo scopo, la banca versa periodicamente all'Inps i contributi previdenziali minimi fino alla maturazione del diritto al regolare pensionamento. Gli assegni straordinari sono prestazioni dirette e non sono quindi reversibili ai propri familiari in caso di decesso. Agli eredi è dovuta invece la normale pensione prevista nei casi di lavoratori deceduti in costanza di lavoro. La richiesta dell'assegno deve essere presentata all'Inps dall'azienda esodante. A suo tempo, l'assegno straordinario non si trasforma automaticamente in pensione, e quindi spetta al lavoratore presentare la relativa domanda all'Inps in tempo utile per evitare interruzioni al suo mantenimento. In alternativa, si può scegliere l'assegno in unica soluzione, il cui importo è ridotto al 60% del totale delle rate spettanti. Anche i lavoratori licenziati e che non hanno i requisiti per ricevere l'assegno straordinario sono assistiti con differenti sostegni economici, perdurando lo stato di disoccupazione, oppure per la loro ricollocazione professionale.
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