Assegni familiari, gli importi
martedì 29 giugno 2004
Aumentano dal 1° luglio gli assegni familiari per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Gli assegni spettano anche agli iscritti alla gestione separata Inps (co.co.co., liberi professionisti senza cassa di previdenza) e ad una particolare categoria di lavoratori autonomi - gli armatori e i caratisti imbarcati su nave da loro armata - che, solo per gli assegni, sono assimilati ai lavoratori dipendenti. La misura dei trattamenti già in corso, in realtà, non muta; ciò che cambia è invece il limite di reddito familiare entro il quale si può avere diritto all'«assegno per il nucleo familiare», ora rivalutato al costo della vita (+ 2,5%). In base alla legge 153/1988, la rivalutazione si riferisce alla percentuale registrata tra l'anno 2002 e l'anno 2003. Il nuovo adeguamento ha effetto fino al 30 giugno 2005. L'importo dell'assegno varia secondo la composizione della famiglia. Le possibili combinazioni (con entrambi i genitori, con orfani, persone inabili, familiari maggiorenni ecc.) danno vita a ben 17 tabelle di importi, pubblicate dall'Inps con la circolare n. 94 del 15 giugno scorso; ciascuna tabella fanno riferimento nelle differenti situazioni fino a 16 scaglioni di reddito. Se una famiglia è composta, ad esempio, da entrambi i genitori ed un figlio minorenne riceverà, a partire da luglio 2004, un assegno di 12,91 euro mensili se il reddito familiare si attesta tra i 31.911,41 euro ed i 40.450,21 euro. Al disotto di queste soglie l'assegno può salire fino a 130,66 euro, ma oltre i 40 mila euro si perde ogni diritto. Reddito familiare. I redditi da considerare sono quelli, di qualsiasi natura, complessivamente percepiti da tutti i membri della famiglia nel 2003 (anche se non sono conviventi). I redditi, inseriti o da inserire nella dichiarazione dei redditi in corso (730 o Unico), devono essere considerati al lordo delle detrazioni di imposta e degli oneri deducibili. Fra le deduzioni rientra la "no tax area" che garantisce la progressività dell'imposizione. L'Inps precisa che la maggiorazione riconosciuta ai trattamenti pensionistici più bassi non deve essere computata ai fini del calcolo del reddito familiare. La legge 388/2000 ha stabilito che l'importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Parasubordinati. Ai collaboratori e ai liberi professionisti si applicano le stesse norme valide per i lavoratori dipendenti. Il reddito familiare deve essere però composto, per almeno il 70%, da compensi per attività parasubordinate. Un eventuale lavoro dipendente del collaboratore concorre positivamente al raggiungimento della soglia del 70%. L'assegno è pagato direttamente dall'Inps solo per i mesi per i quali sono stati versati contributi alla gestione separata. La domanda per gli assegni '04 può essere presentata dai collaboratori solo a partire dal 1° febbraio 2005 in poi.
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