Elogio dell’articolo 138: c’è tutta la saggezza della Costituzione
I lavori dell’Assemblea costituente mostrano come e perché è nato il meccanismo di revisione costituzionale che ha poi dato origine ad alcuni referendum popolari. Un “brevetto” giuridico rimasto insuperato

Si può fare l’elogio dell’articolo 138 della Costituzione senza che questo comporti automaticamente l’arruolamento in uno degli schieramenti referendari? E poi quale schieramento? La procedura per la revisione costituzionale – perché di questo tratta il 138 – è un capolavoro di equilibrio e di saggezza. Il socialista Paolo Rossi, relatore alla Costituente, nella seduta del 14 novembre 1947 disse tra l’altro: «Se in un futuro non molto lontano il congegno della revisione costituzionale dovrà essere messo in moto, nessuno scandalo, anche se dovrà essere messo in moto con qualche frequenza. Ciò che è davvero essenziale è un’altra cosa, è che le norme costituzionali siano mutate quando occorra, senza ancoraggi conservatoristici e senza facilonerie avveniristiche».
Alla Costituente il tema di come cambiare il testo su cui ovviamente si stava ancora lavorando fu oggetto di un dibattito serrato. A monte c’era l’idea stessa di Costituzione. Sul principio che essa dovesse essere del tipo “rigido”, cioè non modificabile con modalità ordinarie, si era palesato praticamente da subito un accordo di fondo. Ma sulla concreta procedura da seguire le idee divergevano. Si arrivò a un compromesso (bella questa parola, quando le si dà il significato più autentico) che nel tempo si è rivelato efficace: si sono tentate strade alternative – basti pensare alle Commissioni bicamerali – ma alla fine soltanto attraverso il 138 è stato possibile approvare, nel bene e nel male, delle modifiche alla Carta. Ventuno, se abbiamo fatto bene i conti.
Il meccanismo della revisione costituzionale lo abbiamo più o meno imparato tutti. Doppia approvazione del testo da parte di entrambe le Camere a distanza di almeno tre mesi tra un voto e l’altro, maggioranza dei due terzi per l’immediata entrata in vigore, oppure possibilità di referendum popolare. Il pensiero che c’è dietro questa procedura muove dalla ferma convinzione dei padri costituenti che il Parlamento rappresenti il Paese. Quindi le decisioni del Parlamento godono di un chiaro favore istituzionale, e se i due terzi delle Camere si esprimono concordemente in un certo modo il discorso si chiude lì. È anche uno stimolo a cercare la massima convergenza possibile sulle modifiche alla Costituzione. Senza questa convergenza ampia, come si accennava, il 138 prevede la possibilità di sottoporre la legge di riforma a un referendum popolare. Un rimedio, se lo si può definire così, a cui i padri costituenti hanno dato molto credito, visto che lo hanno reso agevolmente azionabile e non lo hanno condizionato al raggiungimento di quorum. Un rimedio che anche gli elettori hanno preso sul serio, come dimostra il fatto che nei referendum costituzionali che si sono tenuti prima di quello odierno l’affluenza è stata superiore al 50% in tre casi su quattro e i risultati sono stati equamente divisi: per due volte sono prevalsi i favorevoli, per due volte i contrari.
Uno spazio di democrazia che va salvaguardato e messo al riparo da torsioni maggioritarie al di fuori dei limiti che la Corte costituzionale ha indicato. La maggioranza ampia che il 138 evoca dev’essere il frutto di auspicabili convergenze politiche e non l’esito di leggi elettorali che forzano oltre misura le opzioni degli elettori. È una delle tante questioni che si ripresenteranno dopo il referendum.
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