Il governo vuole correre sul ddl immigrazione. I dubbi e le lacune del testo

Dopo il varo del testo in Consiglio dei ministri, la premier auspica che il Parlamento lo «approvi velocemente». Ma le opposizioni annunciano battaglia e le Ong denunciano l'impianto «punitivo» delle nuove norme. Mentre alcuni costituzionalisti segnalano il rischio di forzature rispetto alla Carta e al diritto internazionale.
February 12, 2026
Il governo vuole correre sul ddl immigrazione. I dubbi e le lacune del testo
L’input del Governo è chiaro. Dopo avere varato mercoledì in Consiglio dei ministri il ddl immigrazione, è iniziato il pressing affinché l’approvazione del testo alle Camere avvenga in tempi rapidi. Lo ha detto la stessa presidente del Consiglio, in un video diffuso sui canali social la notte dopo il Cdm: «Ci appelliamo ora al Parlamento perché approvi velocemente queste norme - incalza Giorgia Meloni -. Speriamo che tutti facciano la loro parte senza ostacoli fantasiosi e dal sapore ideologico». Dal canto loro, le opposizioni criticano il testo: «Per noi è l’ennesimo atto cinico di un Governo che non fa le cose di cui avremmo bisogno, come cancellare la legge Bossi-Fini e dar vita a una missione europea di soccorso - considera Pierfrancesco Majorino, responsabile per le Politiche migratorie del Pd -.E invece alimenta la marginalizzazione dei migranti per poi cavalcare la paura».
Le perplessità dei giuristi
sul «blocco navale»
In attesa del testo depositato in una delle due Camere, le bozze circolate lasciano perplessi i costituzionalisti. A partire dal “blocco navale”: l’interdizione all’attraversamento delle acque italiane che il Cdm, su proposta del ministro dell’Interno, può disporre nei confronti di un’imbarcazione (per un periodo che va da 30 giorni a 6 mesi) nei casi di rischio di atti di terrorismo, «pressione migratoria eccezionale» o emergenza sanitaria. Secondo il professor Marco Benvenuti, ordinario di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma, «va comunque garantito lo sbarco a naufraghi e richiedenti asilo. Altrimenti, l’Italia rischierebbe una condanna dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo sulla falsariga di quanto avvenuto col caso Hirsi del 2012, dopo i respingimenti in mare del 2009». La pensa così pure Carla Bassu, ordinaria di Diritto pubblico comparato a Sassari: «In una tale gestione del fenomeno migratorio, si perde la centralità del rispetto di ogni essere umano. Un blocco navale del genere non può essere applicato tout court. Lo dice il diritto internazionale, giacché ci sono in ballo vite che rischiano di essere compromesse». Quelle dei migranti a bordo, che potrebbero essere condotti «anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza coi quali l’Italia ha stipulato appositi accordi», come il protocollo con l’Albania, dove l’Italia ha realizzato due centri.
Maxi sanzioni e confische,
l’ira e l’appello delle Ong
Per le navi che violano l’interdizione, c’è una sanzione da 10mila a 50mila (con una responsabilità in solido estesa «all’utilizzatore o all’armatore e al proprietario della nave») e la confisca in caso di reiterazione. Si tratta dell’ennesimo provvedimento «dopo la legge Piantedosi e il decreto flussi», lamentano nove Organizzazioni non governative impegnate nei salvataggi in mare (fra cui Alarm Phone, Emergency, Medici Senza Frontiere, Mediterranea Saving Humans, Open Arms e Sea-Watch), convinte che si tratti di «una strategia del Governo per estromettere le Ong dal soccorso in mare. Dopo aver già sperimentato le «limitazioni operative, i rientri obbligatori dopo un solo salvataggio, l’assegnazione sistematica di porti lontani», gli enti umanitari ritengono che l’interdizione «violi diritto internazionale e convenzioni sul soccorso, mettendo in discussione l’obbligo inderogabile di salvare vite umane», chiedono al Parlamento di modificare il testo e ribadiscono che proseguiranno nei salvataggi. Per Serena Chiodo di Amnesty international «è un impianto punitivo, in contrasto con obblighi di diritto internazionale sul soccorso in mare o sull’accesso a un esame individuale delle domande d’asilo».
Ricongiungimenti, minori soli, espulsioni e Cpr
Per i minori stranieri non accompagnati, il limite per l’inclusione in percorsi di accoglienza (fissato finora a 21 anni) viene abbassato, con Save The Children «preoccupata» per il «grave passo indietro». Sui ricongiungimenti familiari, la delega affida al Governo la possibilità d’introdurre criteri più rigorosi per l’identificazione dei parenti che hanno titolo, «al fine di limitare l’abuso dello strumento». Vengono ampliati i reati (compresa la resistenza a pubblico ufficiale o le rivolte nei Cpr) per cui il giudice può, con sentenza di condanna, disporre l’espulsione dello straniero. E viene normato il trattenimento nei Cpr, come auspicato l’anno scorso dalla sentenza 96 della Corte costituzionale (con una prima polemica: il centrosinistra contesta le restrizioni ai poteri ispettivi dei parlamentari, ma il Viminale precisa che si tratta di limitazioni rivolte ai soli collaboratori). In generale, per il professor Benvenuti la nuova disciplina è «lacunosa e con un eccessivo grado di afflittività nei confronti di persone che non hanno commesso reati, come nel caso dei limiti all’uso di cellulari».
I restringimenti alla protezione complementare
L’articolo 6 del ddl restringe le condizioni per il rilascio della protezione complementare (concessa a migliaia di stranieri che, pur non ottenendo l’asilo, corrono rischi di persecuzione o tortura nel Paese d’origine; o la cui espulsione violerebbe il diritto alla vita privata o familiare). Arrivano 4 criteri: un periodo di soggiorno regolare di almeno 5 anni; una conoscenza certificata della lingua italiana; la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari; una disponibilità finanziaria analoga a quella chiesta per i ricongiungimenti familiari. Ma per il professor Benvenuti, «ogni tipizzazione, qui peraltro limitata ai requisiti della tutela della vita privata e familiare, è destinata a fallire, perché tale protezione, ritenuta dalla giurisprudenza una diretta attuazione del comma terzo dell’articolo 10 della Costituzione, deve essere per sua natura aperta a esigenze di tutela non predicibili». Insomma, ancor prima dell’avvio dell’iter parlamentare, i dubbi si ammonticchiano, uno dopo l’altro.

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