giovedì 9 giugno 2011
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Una sentenza della Cassazione, terza sezione civile – che ha esaminato un ricorso per la liquidazione del danno morale, derivante dalla morte di un uomo in un incidente stradale – è stata accolta ieri come una «svolta storica». Ridando fiato e motivazioni a chi sostiene la parificazione tra la famiglia basata sul matrimonio – così come scolpita nella Costituzione all’articolo 29 – e le unioni di fatto.C’è chi, come il presidente dell’associazione degli avvocati matrimonialisti (divorzisti?), si spinge ad affermare, non si sa in base a quali statistiche, che le convivenze, «quando nascono i figli hanno una tenuta maggiore rispetto alle famiglie legate dal matrimonio». Derivandone la necessità di modifiche al Codice civile per dare tutela giuridica alle «famiglie di fatto», «sodalizi familiari strutturati al pari di quelle legittime». Nel caso specifico, infatti, i giudici della Suprema Corte hanno statuito il risarcimento danni in egual misura «in favore della ex consorte e dei figli legittimi nonché in favore della convivente e dei figli naturali» (del deceduto), scrive l’avvocato Gassani. Peccato, però, che in questo caso non ci sia alcun "ex" moglie, giacché dalla lettura delle carte non risulta alcun divorzio e neppure separazione legale, mentre i giudici continuano a definire la ricorrente semplicemente come «moglie». Secondo quanto è possibile ricostruire, infatti, in questo caso ci si trova davanti a un uomo che conviveva more uxorio con una donna, dalla quale aveva avuto anche una figlia, senza però riconoscerla legalmente. Contemporaneamente, intratteneva regolari rapporti con la moglie e i figli legittimi, «provvedendo economicamente ad ambedue i nuclei». I giudici di appello, confermati da quelli di Cassazione, hanno «parificato ai fini del risarcimento del danno morale la famiglia legale e la famiglia di fatto» e hanno poi «tenuto conto della diversa intensità del vincolo familiare, moglie convivente e figli, e della effettiva convivenza, liquidando alla figlia sposata un importo inferiore». L’unica alla fine in qualche modo "penalizzata".Ora, da tempo si è stratificata una giurisprudenza che tutela in diversi ambiti le convivenze, a riprova che non ci sono discriminazioni tali da richiedere immediati interventi o vuoti legislativi sostanziali da colmare. Ma proprio la particolarità di questo caso fa sollevare seri dubbi sulla scelta dei giudici e sulla strumentalizzazione di chi oggi "cavalca" la sentenza per chiedere una legge a favore delle coppie di fatto. I magistrati, com’è ovvio, non entrano nel merito delle scelte personali del defunto, ma la parificazione di fatto che avallano finisce per mettere sullo stesso piano qualsiasi tipo di comportamento e di vincolo, sia esso meramente affettivo, stabile oppure di legge.Avere due famiglie contemporaneamente, alla luce di una giurisprudenza siffatta, diventa una sorta di bigamia legalizzata, mentre si fa decadere il valore di qualsiasi obbligo legale, di quelle norme che non servono solo a regolare i rapporti tra cittadino e Stato, ma anzitutto a tutelare i soggetti più deboli attraverso l’assunzione di responsabilità del singolo. Se infatti non c’è differenza alcuna tra moglie (non ex, si badi bene) e convivente; se non c’è differenza tra un figlio legittimo e uno neppure riconosciuto, perché mai un uomo (o una donna) dovrebbe assumersi la responsabilità di sposarsi? E perché mai dovrebbe riconoscere un figlio naturale, dandogli il cognome? E un domani come verrà liquidato il danno alle 4 mogli di un immigrato musulmano? Verrà di fatto riconosciuta la poligamia anche nel nostro Paese?Non si tratta di penalizzare i conviventi o i figli naturali, ma se tutto alla fine può essere ricondotto al solo vincolo affettivo soggettivo e non a quello stabilito nel patto sociale, quest’ultimo rischia di decadere del tutto. È davvero ciò che vogliamo?
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