Magistratura e nomine, il sorteggio non sarà risolutivo

di Raffaele Greco
Per frenare la discrezionalità meglio la legge ordinaria
February 19, 2026
L’uso di aggettivi francamente intollerabili per descrivere i meccanismi di funzionamento del Csm, oltre ad abbassare il livello di civiltà del dibattito sulla riforma Nordio-Meloni, rischia di far smarrire la comprensione di essi e dei problemi che pongono. Da parte dei suoi fautori più “equilibrati” si sostiene che l’introduzione del sorteggio per individuare i membri dell’organo di autogoverno di giudici e Pm porrà fine alle pratiche correntizie registratesi in questi anni, specie quanto alle nomine dei capi dei più importanti uffici giudiziari, e culminate nella nota “vicenda Palamara”, con membri del Csm e politici che trattavano la designazione dei vertici di Procure e Tribunali. Tuttavia, una chiara conoscenza di regole e procedure – quale ha chi da giudice amministrativo si è occupato dei ricorsi contro gli atti del Csm – induce a dubitare fortemente che quella proposta sia davvero una soluzione a tale problema. Per comprendere ciò, vanno però prima chiariti alcuni punti.
In primo luogo, per quanto riguarda le correnti, al contrario di ciò che si può pensare queste non sono qualcosa di simile a partiti politici, ma libere associazioni tra magistrati che si riconoscono tutti nel più ampio “contenitore” costituito dall’Anm. Esse nacquero negli anni ’50 per ridare vigore al dibattito interno alla categoria (l’Anm era stata sciolta dal regime fascista, e all’epoca la maggior parte dei magistrati in servizio si era formata durante il Ventennio) e nel corso della loro storia hanno contribuito enormemente, attraverso il confronto delle diverse visioni ideali e culturali che – come tutti gli uomini – anche i magistrati hanno, alla crescita della giurisdizione e ai risultati da questa conseguiti nell’attuazione della Costituzione e nell’affermazione dei diritti e dei valori democratici, in un contesto segnato dal boom economico ma anche dai tristi anni del terrorismo rosso e nero e delle stragi di mafia.
Non deve allora destare scandalo che nel Csm, così come in qualsiasi organo elettivo, i magistrati selezionino i propri rappresentanti scegliendo i colleghi che ritengono non solo più idonei allo svolgimento delle delicate funzioni di autogoverno, ma anche più vicini alla loro sensibilità, e che per questo le correnti propongano ciascuna i propri candidati. Ciò è in qualche modo fisiologico, come lo è il fatto che nello svolgimento delle funzioni di autogoverno i membri eletti siano guidati dalla visione di cui sono portatori e che è stata ritenuta meritevole di rappresentanza dai colleghi che li hanno designati.
Sul rischio di fenomeni clientelari, in certa misura “fisiologico” in ogni organismo elettivo, ha però inciso pesantemente la riforma ordinamentale del 2006 (cosiddetta Castelli-Mastella), che ha introdotto nel sistema due rilevanti novità: la temporaneità degli incarichi direttivi, per cui chi è nominato Procuratore della Repubblica o Presidente di Tribunale non resta più tale a tempo indeterminato, ma solo per cinque anni, rinnovabili solo per altri cinque in caso di giudizio positivo sul lavoro svolto; e l’abbandono dell’anzianità quale criterio-base per la progressione in carriera in favore del merito, sulla base di valutazioni periodiche di professionalità cui ciascun magistrato è sottoposto.
Tali innovazioni furono salutate con grande favore dagli stessi magistrati: con la prima si attuava pienamente il dettato costituzionale per cui i magistrati si distinguono solo per funzioni svolte (il Presidente o il Procuratore capo è solo un primus inter pares e non un “superiore” dei suoi colleghi), con la seconda l’anzianità, pur a suo tempo considerata l’unico criterio oggettivo in grado di superare le logiche gerarchiche e verticistiche della magistratura pre-repubblicana, cedeva finalmente il campo a una reale considerazione di meriti e capacità allo scopo di garantire il miglior funzionamento degli uffici. Tuttavia, nel concreto esse hanno creato più problemi di quanti ne abbiano risolti: la temporaneità dei direttivi ha finito per accentuare il carrierismo, a causa della riluttanza di molti capi di Tribunali e Procure ad accettare l’idea di tornare a svolgere “semplici” funzioni di istituto alla scadenza del mandato (vissuta come un “declassamento”) e della conseguente crescita della competizione per i nuovi posti di vertice; quanto alla valorizzazione del merito, questa poneva il problema dell’individuazione di criteri e parametri oggettivi per valutare il “lavoro” dei magistrati.
In effetti, il Csm si è molto impegnato nel dotarsi di regolamenti e direttive, ma l’inevitabile flessibilità (e opinabilità) dei criteri di verifica si è tradotta in un forte ampliamento della discrezionalità dell’organo di autogoverno che ha finito di fatto per favorire il ricorso a pratiche spartitorie da parte dei membri più spregiudicati, togati e laici, dell’autogoverno. Se è vero che è molto bassa la percentuale di delibere consiliari annullate da Tar e Consiglio di Stato a seguito di impugnazione, tuttavia gli annullamenti riguardano spesso i posti di vertice dei più rilevanti uffici giudiziari, suscitando clamore mediatico e perplessità fra gli stessi magistrati a causa della scarsa linearità e trasparenza delle motivazioni spese e dei criteri impiegati. A fronte di ciò, è stato un grave errore di molti esponenti di spicco della magistratura il rifiuto dell’idea che il Csm dovesse dotarsi di regole più stringenti, come pure il ribellarsi agli interventi del giudice amministrativo, in nome di una difesa delle prerogative di autonomia e indipendenza dell’autogoverno che ha finito per apparire a molti come un mero riflesso corporativo.
Se tale è la radice del problema, è allora evidente che la soluzione sarebbe stata intervenire con una legge ordinaria che, nel rispetto dei limiti costituzionali (ed anche contro la possibile opposizione di settori della stessa magistratura), ponesse “paletti” e regole chiare all’esercizio delle funzioni di autogoverno. Con il sorteggio invece il problema rischia di aggravarsi, dal momento che quella stessa discrezionalità verrà consegnata a membri togati i quali, nell’inevitabile contatto con la politica, più che porsi su un piede di parità quali rappresentanti di una “base” e delle relative idee, potranno finire per rispondere a logiche casuali se non a interessi oscuri e opachi. Con quanto giovamento per il buon governo della magistratura, non è difficile prevedere.
Presidente di sezione del Consiglio di Stato

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