Chi ha inventato i diritti umani? Quale re del mondo li ha concessi, quale assemblea li ha redatti, quale popolo li ha pretesi? La domanda è già sospetta. È come se il diritto fosse una concessione di chi ha il potere di darlo o negarlo, invece che la voce stessa della giustizia, che vuole sia dato “a ciascuno il suo”. A far memoria ed elenco dei diritti umani si sono scritte – è vero – le leggi, i trattati, le convenzioni, le dichiarazioni: ma non sono questi atti a creare i diritti, bensì li scoprono e li riconoscono.
Provate a chiedere a un passante qualsiasi, nella società civile in cui viviamo, se “si ritiene un uomo libero”; ci risponderà: “Certo che sì, sono un uomo libero, sta scritto anche nella Dichiarazione universale dei diritti umani, proprio nel primo articolo: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali». Giusta risposta. Ma provate una seconda domanda, più radicale: «Lei è un uomo libero perché lo dice la Dichiarazione, oppure la Dichiarazione lo dice e deve dirlo perché lei è un uomo libero?».
Questo è il problema. Perché se i diritti dipendessero da chi li scrive per suo potere, allora chi li scrive potrebbe anche cancellarli. Se fossero concessi, potrebbero essere revocati. Se fossero il prodotto di una maggioranza, basterebbe un’altra maggioranza per negarli. Ragionando così non sarebbero diritti, ma permessi. E gli uomini sarebbero sottomessi secondo i permessi. Ora invece per la stessa dignità umana il criterio ultimo del diritto non è il potere ma la giustizia. Ed è il criterio che l’intelligenza e il cuore umano investigano da sempre: la ricerca di verità che ha i suoi capisaldi nella stessa natura umana, che non può essere travisata o smentita. La parola più chiara è quella che scopre il diritto come qualcosa che sta “dentro” questa natura, cioè che vi è “inerente” e dunque non può esservi strappato fuori o contraddetto senza violentare l’umanità stessa.
Per fare un esempio sul primo diritto umano in assoluto, il diritto alla vita, la Dichiarazione universale dice così: «Ogni essere umano ha un inerente diritto alla vita». La parola decisiva è l’inerenza, intuita come qualcosa che la vita sprigiona da sé su se stessa, a precedere le nostre ragionate intuizioni. Allora possiamo comprendere che lo stesso principio ispira la Convenzione Onu per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel punto in cui rinnova questa proclamata inerenza nel suo articolo 6.
È l’intuizione, antica e moderna, che c’è un diritto “naturale”. Naturale è ciò che sta dentro la realtà dell’essere, non è costruito o inventato da noi ma scoperto e riconosciuto. Diritto naturale, dunque, è lo stesso che giustizia. È la giustizia che precede i nostri voleri e gli arrogati poteri di alcuni fra noi. E resta presidio di noi tutti, infine, e salvaguardia della dignità della persona umana.
C’è ancora qualcosa che la parola “natura” ci dice, se riflettiamo in profondo non sul paesaggio ma sulla sostanza dell’essere. È il suo etimo stesso a rivelarlo: la radice della parola sostantiva “natura” è quella stessa del verbo “nascere”. Natura viene da nascere. Natura è ciò che esiste perché nato: natura è ciò che nuovamente nasce e continuamente rinasce, e si rigenera, si rinnova dentro questa grande promessa di vita che è il suo perenne miracolo.
Potremmo allora cominciare a intuire che l’attenzione specifica ai diritti del fanciullo non può non cogliere questo dinamismo di natura nella fase della vita che segna la vicenda umana d’ogni persona nel suo capitolo di infanzia. Lo sguardo iniziale si indirizza là dove si è fatta visibile col nascere una presenza umana che chiede accoglienza, attenzione, protezione speciale. Per suo diritto nativo, e per sua dipendenza da noi. Ma l’inizio dell’inizio non è la nascita. La nascita è passaggio alla luce d’un vivente cresciuto nel nido del grembo. E nascere è verbo che si coniuga nel suo participio “nascituro” a darci notizia che l’evento del venire alla luce col parto segue in natura l’evento già dato, il concepimento, il farsi presente di un’esistenza umana. È in quel momento infatti che si avvera il miracolo della nuova vita, di identica nostra sostanza, di uno di noi. Evento definitivo di approdo alla spiaggia dell’essere.
“Uno di noi” è la sintesi felice della definizione del figlio concepito. La sua natura non conosce salti ontologici. Segue uno sviluppo lineare, coerente, continuo, che si dispiega secondo una legge interna, costante, non mutevole. Dal concepimento alla nascita, dall’infanzia alla maturità e in vecchiaia, ciò che cambia è la forma corporea, non l’identità. È sempre lo stesso essere umano, la stessa persona. Persona, sì, secondo la visione che la definisce non per ciò che fa o manifesta ma per ciò che è: ed è l’essere umano in quanto tale, indipendentemente dal grado di sviluppo, dalle capacità esercitate o dalle condizioni di dipendenza. Esiste dunque, secondo natura, uno statuto dell’embrione umano che vuole rispetto e chiede protezione.
In questa prospettiva si comprende la portata dell’articolo 6 della Convenzione Onu per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, quando sancisce il diritto alla vita e allo sviluppo del bambino. Non si menziona l’embrione, ma nel Preambolo generale si dice che il bambino «necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita». Ciò consente al lettore dell’articolo 6 di invocare una tensione inclusiva, nella applicazione, perché senza la fase prenatale il diritto alla vita non ha la dimensione della vita. È la parola della natura, che fa dire alla donna “aspetto un bambino” perché il suo bambino già c’è, da quando ha preso dimora dentro il suo grembo. L’adeguatezza della protezione prenatale non può lasciare tra gli omissis la vita.
Nella storia del mondo la civiltà giuridica ha affidato i diritti alle leggi, ai trattati, alle Convenzioni, alle Dichiarazioni. Lì ha promesso di proteggere la vita, radice di tutti gli altri diritti umani compendiati poi nella libertà e nell’uguaglianza. Contro la schiavitù, la tratta, il razzismo, la tortura, il genocidio, e le altre aberrazioni. Eppure, la stessa storia insegna che i princìpi di giustizia sono a un tempo proclamati e traditi. Il diritto muore quando la forza si fa scherno della giustizia, quando i forti schiacciano i deboli.
Per questo, forse, nell’articolo 6 possiamo scorgere un esempio emblematico di quanto la giustizia si riconosca debitrice verso gli esseri umani più deboli, tali essendo i bambini. Ma tra i bambini, i bambini che devono nascere sono i più deboli fra tutti. C’è nel mondo una strage di innocenti che è l’aborto. Per attenuare il peso morale della contraddizione lo si presenta a volte come scampo necessario di maternità difficili; quando invece dell’uccisione del figlio sarebbe giusto destinare risorse umane, economiche, sociali all’aiuto solidale.
C’è persino chi propone di rovesciare in legge l’accesso all’aborto come diritto. Neppure più far conto se uccidere sia un bene o un male, ma facendo della vita o della morte del figlio una opzione materna. Così facendo, però, si raddoppia la distruzione dei diritti generati dalla maternità. Chiedersi perché si affacci quel pensiero di morte nel cuore d’una madre; chiedersi perché una maternità rischi d’essere rifiutata, o rinunciata per disperazione, per le angustie, le attese inappagate, gli ostacoli pur rimovibili ma divenuti insuperabili per l’indifferenza sociale e per la diserzione alle promesse d’aiuto. Il diritto è tradito da questo abbandono.
C’è infine un’ultima parola nel Preambolo che dilata il senso dell’articolo 6 in una dimensione mai pronunciata, quando dice che il bambino deve crescere «in un clima di felicità, di amore e di comprensione». È forse l’unica volta in cui una legge osa pronunciare la parola “amore”. Eppure è la parola decisiva. Senza amore, la giustizia si irrigidisce; senza giustizia, l’amore si smarrisce. La tutela della vita nascente non è solo un imperativo giuridico: è un atto di fedeltà alla nostra stessa umanità. Un atto d’amore.
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