martedì 26 febbraio 2019
Non hanno diritto a ricevere le prestazioni assistenziali, ma soltanto quelle previdenziali
Irreperibili e senza fissa dimora
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I soggetti irreperibili e quelli senza fissa dimora non hanno diritto a ricevere le prestazioni assistenziali, ma soltanto quelle previdenziali. Perché tra i requisiti per l’erogazione del primo tipo di prestazioni (assistenziali) – quali il bonus asilo nido, l’assegno di natalità, l’assegno familiare e quello di maternità concessi dai comuni – è prevista la residenza effettiva in Italia. Se manca, pertanto, le prestazioni non possono essere riconosciute. Stessa condizione, invece, non è prevista per tutte le prestazioni previdenziali, quali sono le pensioni, la Naspi, la Dis-coll, ecc. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 689/2019.

I chiarimenti dell’istituto di previdenza fanno seguito a precedenti indicazioni con cui è stato reso operativo l’Arca, ossia un archivio anagrafico unico in cui sono contenute le informazioni relative ai soggetti “irreperibili” e “senza fissa dimora”. La dichiarazione d’irreperibilità fatta dai comuni, spiega l’Inps, comporta la cancellazione del soggetto dall’anagrafe comunale e, di conseguenza, anche la perdita di una serie di diritti civili, quali il diritto al voto, l’impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, nonché la cancellazione dall’assistenza sanitaria e la perdita del diritto ad alcune prestazioni a sostegno del reddito. In particolare, precisa l’Inps, vanno distinte in tale ambito le prestazioni “previdenziali”, che di norma non prevedono tra i requisiti di accesso quello della residenza, e quelle “assistenziali”, le quali, invece, sono generalmente erogate solo ai soggetti residenti nel territorio nazionale.

Prestazioni assistenziali: tra i requisiti necessari al loro riconoscimento, come accennato, è prevista la residenza effettiva del beneficiario nel territorio italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione d’irreperibilità.
Di conseguenza, spiega l’Inps, al fine di evitare il riconoscimento di prestazioni a soggetti non aventi diritto, qualora il soggetto richiedente risulti registrato in Arca come “irreperibile” o “senza fissa dimora”, l’eventuale domanda di una prestazione deve essere sospesa e il richiedente invitato a regolarizzare la propria situazione presso il comune, salvo procedere, nel caso in cui ciò non avvenga, al recupero di tutte le somme eventualmente erogate a far data dalla comunicazione pervenuta dal comune.

Prestazioni previdenziali: come accennato, la residenza non è invece un requisito necessario per il riconoscimento di tali prestazioni, essendo possibile per il richiedente indicare, in via alternativa, la residenza e/o il domicilio. Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni: Naspi, Dis-Coll, le integrazioni salariali, le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, le prestazioni di maternità e di paternità, i congedi parentali, i riposi giornalieri, i permessi ex legge 104/1992, il congedo straordinario, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni di Tbc, l’indennità di malattia e le prestazioni per gli assicurati ex Ipsema. In questi casi, spiega l’Inps, qualora il soggetto richiedente risulti “irreperibile” o “senza fissa dimora”, si farà riferimento all’indirizzo di domicilio, obbligatoriamente indicato nella domanda.
Nei casi di malattia, per i quali non è prevista alcuna domanda, l’indirizzo è quello indicato nella certificazione medica obbligatoria.

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