venerdì 16 aprile 2021
Chi ha meno di 36 anni e non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato potrà essere assunto con un esonero totale dei contributi previdenziali fino a un massimo di 6mila euro l'anno per tre anni
Agevolazioni per chi assume under 36 che non hanno mai avuto un lavoro fisso

Agevolazioni per chi assume under 36 che non hanno mai avuto un lavoro fisso - Archivio

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Chi non ha ancora compiuto 36 anni e non ha mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato potrà essere assunto con un esonero totale dei contributi previdenziali fino a un massimo di 6mila euro l'anno per tre anni. Lo prevede una norma della legge di Bilancio sulla quale l'Inps dà istruzioni con una circolare appena pubblicata. Gli anni di esonero diventano quattro per le aziende che assumono per un'unità produttiva situata in una regione del Sud. La misura vale per quest'anno e per il 2022. Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

1) il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
2) il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso lo stesso o qualsiasi altro datore di lavoro con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I periodi di apprendistato non impediscono il riconoscimento dell'agevolazione. Poiché l'esonero non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico a tempo
indeterminato in capo al lavoratore da assumere non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l'agevolazione;
3) i datori di lavoro non devono, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a aver fatto licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
4) i datori di lavoro non devono fare, nei nove mesi successivi all'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.

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