martedì 1 febbraio 2022
Le domande fanno riferimento a periodi decorrenti dal 22 ottobre 2021 e fino al nuovo termine del 31 marzo 2022, stabilito dal decreto legge n. 221/2021
Riconosciuta un'indennità pari al 50% del reddito

Riconosciuta un'indennità pari al 50% del reddito - Archivio

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L’Inps ha dato il via alle richieste del nuovo "congedo Sars" a favore dei lavoratori autonomi (messaggio n. 327/2022). La tutela opera a favore dei genitori di figli minori di 14 anni affetti da Covid, in quarantena o in Dad (didattica a distanza), e per i figli affetti da disabilità (in tal caso, non c’è limite all’età) con Centri diurni assistenziali chiusi. Le domande fanno riferimento a periodi decorrenti dal 22 ottobre 2021 e fino al nuovo termine del 31 marzo 2022, stabilito dal decreto legge n. 221/2021.

Si chiama «congedo parentale Sars» per distinguerlo dal congedo parentale ordinario. È stato introdotto dal decreto legge n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, con riferimento a periodi a partire dal 22 ottobre fino al 31 dicembre 2021, successivamente prorogato dal decreto legge n. 221/2021 fino al prossimo 31 marzo. Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps e dai lavoratori autonomi iscritti sempre all’Inps (commercianti, artigiani eccetera), per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da Covid, in quarantena da contatto o con l’attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo spetta anche ai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Inoltre, indipendentemente da età e convivenza, il congedo può essere fruito per la cura di figli disabili gravi, iscritti a scuole od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da Covid, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% del reddito e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. L’Inps ha precisato, inoltre, che, per i genitori iscritti alla gestione separata e per quelli lavoratori autonomi, non è prevista la fruizione in modalità oraria; pertanto, la fruizione è possibile sola in modalità giornaliera. Ancora, l’Inps ha spiegato che, per poter fruire del congedo, è necessario che il genitore abbia un’attività lavorativa in corso, ma non è previsto alcun requisito contributivo minimo (iscritti alla gestione separata), né di regolarità contributiva (lavoratori autonomi): ciò che conta è l’iscrizione esclusiva alla «gestione separata» oppure a una «gestione autonoma» dell’Inps. Nel primo caso, pertanto, sono beneficiari i lavoratori parasubordinati con rapporto attivo, i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva (senza cassa) o componenti di studi associati o anche di società semplici con attività di lavoro autonomo senza altra previdenza obbligatoria. In mancanza di un’attività da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali, con riferimento a periodi dal 22 ottobre 2021 al 31 marzo 2022:

Sito web Inps (www.inps.it) con credenziali Spid di almeno II livello, Cie o Cns;

Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);

Istituti di patronato.

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