mercoledì 16 dicembre 2020
Lo precisa l’Ispettorato nazionale del lavoro (nota prot. 896/2020) rispondendo a quesiti circa l’interpretazione del Testo Unico sulla maternità
Chiarimenti dell'Ispettorato del lavoro sui congedi

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Il lavoratore neo papà, che intenda lasciare il lavoro durante i primi tre anni di vita del figlio — periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento — non è tenuto a dare il preavviso di dimissioni. Se sta fruendo del congedo di paternità, ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva. Lo precisa l’Ispettorato nazionale del lavoro (nota prot. 896/2020) rispondendo a quesiti circa l’interpretazione del Testo Unico sulla maternità (di cui al dlgs n. 151/2001), in merito alle conseguenze delle dimissioni del lavoratore padre.

Il Tu maternità prevede che, in caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (cioè, come detto, durante i primi tre anni di vita del figlio):
a) la lavoratrice madre ha diritto alle indennità previste per legge e per contratto collettivo in caso di licenziamento;
b) la lavoratrice madre e il lavoratore padre non sono tenuti a dare il preavviso in caso di dimissioni.
Poiché nel caso in cui sia fruitore del congedo di paternità al padre lavoratore è estesa anche la tutela del diritto alle indennità previste per legge e per contratto collettivo nelle ipotesi di licenziamento, è stato chiesto all’Ispettorato di chiarire la portata di tali norme. In particolare, è stata chiesta conferma circa la loro interpretazione “letterale” per cui, nel caso di lavoratore padre, sembrerebbe che sia il diritto di percepire le indennità di legge e contrattuali sia quello di dimettersi senza preavviso siano entrambi legati al fatto che il lavoratore padre fruisca del congedo di paternità. A corollario di ciò è stato anche chiesto di sapere se il lavoratore padre che si dimetta nel periodo coperto dal divieto di licenziamento sia esonerato dall’obbligo di preavviso sempre a condizione che abbia fruito del congedo di paternità.

I quesiti sono stati formulati in conseguenza delle modifiche introdotte dalla riforma Jobs Act. Secondo l’Ispettorato tali modifiche non hanno mutato l’originaria voluntas legis, secondo cui il diritto di dimettersi senza preavviso non era (e rimane anche dopo la riforma Jobs Act) condizionato dalla fruizione del congedo di paternità, condizione richiesta ai fini soltanto del diritto a percepire le indennità di legge e contrattuali. In tal senso, aggiunge l’Ispettorato, si è anche orientata la giurisprudenza di merito, per la quale il diritto del genitore a dimettersi senza preavviso è riconosciuto in senso favorevole alla tutela della paternità (così il Tribunale di Monza, nella sentenza n. 107/2020).

In conclusione, l’Ispettorato afferma che il padre lavoratore, fruitore del congedo di paternità, che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento (durante i primi tre anni di vita del figlio), non è tenuto a dare il preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva; diversamente, qualora non abbia beneficiato del congedo di paternità, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso.

Infine, l’Ispettorato precisa che, ai fini dell’esonero dal preavviso, ha rilevanza il fatto che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore (cioè che egli sia un neo papà e comunque padre di un figlio con meno di tre anni). Tale conoscenza da parte del datore di lavoro, aggiunge l’Ispettorato, può avvenire anche all’atto stesso della presentazione delle dimissioni, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.

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