«Il ricovero in Rsa non è sempre gratuito». Un nuovo caso per i rimborsi ai malati d'Alzheimer
di Paolo Viana
La Corte d’Appello di Brescia ha stabilito che la diagnosi di malattia non basta per escludere
la compartecipazione alla retta: decisiva è la distinzione tra assistenza sanitaria ad alta integrazione
e lungo assistenza sociosanitaria. La pronuncia apre un altro capitolo nel contenzioso tra famiglie e strutture

«Finalmente un giudice di rilievo, quale la Corte di Appello di Brescia, dice con chiarezza che la compartecipazione ai costi nel ricovero in Rsa è la norma. Anche laddove la persona ricoverata fosse portatrice di una patologia cronico degenerativa, compreso il morbo di Alzheimer, questo stato non determina la gratuità del ricovero. Questo, a tutela della sostenibilità economica ma soprattutto della giustizia sociale che la Costituzione richiama come fondamentale». L’avvocato Luca Degani di Milano ha vinto la causa intentata da un erede contro la fondazione che gestisce una Rsa dove era ricoverato un parente affetto da Alzheimer e poi deceduto. La causa, in cui Degani difendeva la fondazione, era stata intentata dal familiare del malato sulla scorta del giudizio della Cassazione che aveva sostenuto il contrario, eppure il legale nega che questa sia «una sentenza “contro”, in quanto parte proprio dal dato delle diverse ordinanze della Cassazione». Aggiungiamoci pure che il giudizio d’appello fa giurisprudenza: la sentenza bresciana disincentiverà molti a tentare un temerario recupero crediti sulla base del giudizio della Cassazione.
Ma facciamo un passo indietro. La Suprema Corte ha “cancellato” il principio della compartecipazione del malato di Alzheimer alla retta della Rsa sostenendo che ogni assistenza debba essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che nei mesi scorsi molte famiglie si sono rivolte al giudice per riavere indietro i soldi. Poiché gli ospiti versano la propria parte di retta alle Rsa che in seconda battuta vengono rimborsate dallo Stato, attraverso le Regioni, il pronunciamento della Cassazione non causerebbe alcun problema se queste ultime ottemperassero al rimborso di quanto le strutture restituiscono alle famiglie a seguito di un verdetto. Ma così non avviene. Con la conseguenza che le strutture, chiamate a pagare per conto di chi non paga, rischiano il dissesto finanziario.
Alcuni giudici, in questi mesi, si sono limitati ad applicare la sentenza della Corte. Quello di Brescia no. Ha stabilito che non sempre se un anziano ricoverato in Rsa ha l’Alzheimer, allora automaticamente la famiglia non deve pagare nulla. Si deve verificare caso per caso. Dipende infatti dalla forma della patologia dell’anziano e dalla natura delle prestazioni erogate. «La gratuità è prevista nei casi di una situazione di tutela del bene salute in fase acuta o riabilitativa – spiega Degani –. Tre sono i “momenti” della presa in carico dell’anziano non autosufficiente in ambito sanitario: quello intensivo, dove la malattia ha necessità di un approccio finalizzato ad una prospettiva di guarigione con necessità trattamentali di tipo ospedaliero per una situazione di acuzie; quello estensivo, dove la malattia necessita di un approccio riabilitativo in un tempo definito; quello di lungoassistenza, dove la malattia e la fragilità sociale si incontrano e la presa in carico integrata ha come finalità il mantenimento di uno stato di benessere e un approccio integrato finalizzato in primis alla aderenza terapeutica, senza una prospettiva di guarigione o riabilitazione, ma con un approccio di cura. Nei primi due casi (intensivo ed estensivo) il sistema sanitario garantisce la piena presa in carico economica per quello che è un percorso di guarigione/riabilitazione, nel secondo caso, cioè nella lungo assistenza, il sistema sanitario compartecipa ai costi per il 50%».
Secondo Uneba, che associa un migliaio di Rsa, soprattutto cattoliche, la Corte d’Appello ha spiegato che, dato che la diagnosi dell’anziana era di “demenza di Alzheimer con recente crisi epilettica e con parkinsonismo” le prestazioni che la Rsa le prestava non erano “assistenza ad elevata integrazione sanitaria” bensì “lungoassistenza sociosanitaria”. Nel caso di “assistenza ad elevata integrazione sanitaria” si sarebbe potuto effettivamente prevedere la gratuità della prestazione, sul presupposto che ne sarebbe conseguita comunque l’inappropriatezza del ricovero. Per la lungoassistenza invece, scrive la Corte d’Appello di Brescia, si applica il regime ordinario di compartecipazione: quota sanitaria a carico del Sistema Sanitario Nazionale, quota sociale a carico dell’assistito. «A fare la differenza, nella valutazione della Corte d’Appello, è il fatto che nel caso concreto della signora, si trattasse di patologia cronico-degenerativa, non responsiva ai trattamenti farmacologici specifici, non suscettibile di recupero riabilitativo e priva di profili di acuzie clinica. Le attività prestate dalla Rsa all’anziana risultavano incentrate soprattutto su igiene personale, supporto alimentare, prevenzione dei decubiti, prevenzione delle cadute, vigilanza e assistenza continuativa alla persona e garanzia della piena aderenza terapeutica di mantenimento» osserva una nota.
Quali sono le conseguenze? Essendo una sentenza di appello, più significativa di una di primo grado, sostenere che, a specifiche condizioni, il ricovero di un malato di Alzheimer in Rsa è compatibile con il regime della compartecipazione, cioè del pagamento da parte dell’assistito, della quota sociale della retta, implica porre un freno all’azione di molti studi legali che stanno suggerendo a chiunque abbia un anziano con l’Alzheimer ricoverato in una Rsa di fare causa per non pagare o per riavere le somme versate (o entrambi). Secondo Uneba, però, serve comunque «un intervento legislativo di chiarimento sulla normativa relativa alla competenza della retta per malati di Alzheimer o altre patologie degenerative accolti in struttura residenziale».
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