giovedì 2 luglio 2020
Dalle quattro categorie da tutelare all’affidamento dei colpevoli alle associazioni, fino alle idee potenzialmente punibili
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Nove articoli, intitolati «Misure di prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere».

E’ questo l’impianto della nuova proposta di legge sulla transomofobia, scaturita dalla fusione di più testi tutti legati all’attuale maggioranza. La sua prima disposizione modifica l’articolo 604 bis del Codice penale, estendendo il reato di «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa» anche a quelli «fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

Chi viene ritenuto colpevole rischia fino a 4 anni di carcere e 6mila euro di multa.

L’articolo 2 prevede poi un’aggravante: per coloro che, per gli stessi motivi, compiono un reato già ora punito in modo diverso dall’ergastolo, la punizione prevista è aumentata fino alla metà.

La disposizione successiva dispone invece che in caso di sospensione condizionale della pena o di messa alla prova dell’imputato, il lavoro di pubblica utilità possa essere svolto presso «associazioni e organizzazioni» Lgbt.

L’articolo 4 estende poi l’aggravante della «particolare vulnerabilità » della persona offesa a chi ha compiuto reati – ancora una volta – per «motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere». Si giunge quindi all’istituzione della «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», fissata al 17 maggio.

All’articolo 6 si dà valore di legge alla «Strategia nazionale Lgbt» promossa già nel 2013 dall’Unar, l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni.

Ciò disposto, il testo unificato della proposta di legge giunge così alle ultime tre disposizioni: la 7 incrementa di 4 milioni il Fondo per le pari opportunità e il contrasto alla violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere; la 8 affida all’Istat una rilevazione triennale sugli «atteggiamenti della popolazione»; e la 9 dispone che le azioni previste dalla legge siano finanziate con il «Fondo per le esigenze indifferibili».

Nella relazione introduttiva si afferma che «l’intervento in materia penale non presenta profili di contrasto con l’articolo 21 della Costituzione», quello cioè che tutela la libertà di pensiero. Da più parti, infatti, si teme che questa norma possa sanzionare anche semplicemente chi si dichiari contrario al matrimonio tra persone dello stesso sesso

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