Fine vita: dopo i giudici parlano le Regioni. E il Parlamento tace
di Mario Esposito
La legge nazionale ferma al Senato, le leggi regionali che crescono (ora anche quella del Veneto). In entrambi i casi, resta decisiva la priorità di una comunità che sa anteporre la cura della vita a ogni altra possibilità

Con due sentenze recentissime (le nn. 148 e 152 del 2026) la Corte costituzionale è tornata sul suicidio assistito, un tema di cui si discute soprattutto nell’aula della Consulta e nei consigli regionali assai più che in Parlamento.
Nel merito, la Corte ha in sostanza confermato quanto aveva già deciso negli anni precedenti, senza mutare orientamento: la via aperta nel 2019 resta quella, con i suoi confini.
Può ottenere aiuto a «congedarsi dalla vita» – un’espressione che vorrebbe velare la durezza delle cose – soltanto chi, fra le altre condizioni, sia tenuto in vita da una terapia o da una macchina, come la respirazione o l’alimentazione artificiali, senza le quali morirebbe entro breve termine.
D’altra parte, a fissare le regole di fondo è soltanto lo Stato perché la materia appartiene alle leggi civili e penali: le Regioni possono occuparsi solo di aspetti organizzativi, senza trasformare in legge (per di più locale) i principi ricavati dalle sentenze della stessa Corte, che così ha respinto, ancora una volta, il tentativo di far diventare norme le proprie decisioni.
La breccia aperta dalla sentenza 242 del 2019 (sul caso Cappato-Fabo) aveva inciso sulle regole che proteggono la vita di ciascuno contro chi, dall’esterno, provochi o rafforzi la decisione di farla finita o dia una mano nel gesto estremo: comportamenti che il Codice penale pone correttamente sullo stesso piano, perché ogni intervento altrui, in vicende simili, concorre comunque alla determinazione suicida. Quell’apertura – ha detto recentemente la Corte pronunciandosi sulla legge della Sardegna – non può diventare una regola generale valida per chiunque sia colpito da una malattia grave.
La Corte sottolinea del resto – e sarebbe bene che il Parlamento ne tenesse conto – di aver preso le mosse dalla legge 219 del 2017 sul consenso informato e il testamento biologico, allargandone la portata per esigenze di coerenza (benché discutibili). Il suicidio assistito, dunque, non ha origine dalla nostra Costituzione: è soltanto un’alternativa alla scelta del malato inguaribile di lasciarsi morire, rifiutando o sospendendo le cure. Non è invece un diritto di chi, giudicando la propria condizione indegna di essere vissuta, per sua decisione pretenda – non volendo, più che non potendo, farlo da sé – che sia un altro ad aiutarlo a morire.
Un caso, questo, che a fatica si potrebbe chiamare suicidio assistito: somiglia piuttosto a una forma legalizzata di omicidio del consenziente, preceduta da una specie di certificazione burocratica del “minor valore” della vita di chi la chiede, come se un ufficio pubblico dovesse prima dichiararne la vita meno degna di protezione. Al di là delle parole, tutte concentrate sul suicidio, il vero nodo non è tanto la libertà di disporre della propria vita (anche se togliersela resta comunque un disvalore giuridico) quanto il limite agli interventi altrui nel provocare la morte di una persona: e quindi, data la posta in gioco, il valore del legame con gli altri che sta alla base di ogni convivenza (quanto conti lo si è visto tragicamente a partire dagli anni ‘30: Capograssi lo colse magistralmente nelle sue pagine sulla «disponibilità» della persona).
La dipendenza da una terapia salvavita è dunque l’appiglio (per quanto fragile) con cui la Corte ha giustificato l’apertura del 2019 come conseguenza delle scelte fatte dal legislatore nel 2017, mostrandone però tutti i limiti: basti pensare che quella legge non prevede alcun intervento di un giudice per verificare se chi decide di morire sia davvero capace di intendere e volere, né tutela il diritto dei familiari di essere ascoltati in una vicenda decisiva per il loro caro. La vita è davvero solo una questione privata? E come si concilia tutto ciò con la fiducia che nasce dalla rete di relazioni che il vivere crea, e che fa di ognuno una persona, come ricorda l’articolo 2 della Costituzione?
Un’ultima riflessione. Alla Corte si chiede ormai di continuo di sostituirsi al Parlamento, con una giustificazione: il silenzio di quest’ultimo, mentre le Regioni continuano a legiferare. Ma quel silenzio è davvero privo di significato? Se crediamo ancora al principio democratico per cui un’esigenza si può dire condivisa dalla maggioranza solo quando diventa una legge approvata in Parlamento, allora la mancata approvazione sinora di una legge sul suicidio assistito potrebbe essere il segno che gli italiani non siano così favorevoli come a volte si sostiene – pensando, evidentemente, di poterne interpretare l’orientamento per vie diverse da quelle della rappresentanza e del voto di maggioranza. Semmai quel silenzio non basta perché, in una Costituzione fondata sulla solidarietà nella quale le istituzioni hanno il dovere di curare e non di eliminare, occorre evitare che lo Stato, invece di offrire cure e sostegno concreto, usi il suicidio assistito come scorciatoia per non pagare i costi dell’assistenza: un sospetto che pesa sul dibattito, vista la carenza di strutture e personale per le vere cure palliative, quelle che proteggono la persona e non sono soltanto un sollievo contro la sofferenza degli ultimi giorni.
Mario Esposito è costituzionalista
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