Alla Corte costituzionale la voce dei malati che temono la deriva del suicidio "facile"
Nell'udienza sull'aiuto alla morte volontaria le testimonianze dei pazienti a favore e contro la legge. Il nodo dei "trattamenti di sostegno vitale"

in assenza di una legge del Parlamento, che difficilmente vedrà la luce in questo scorcio di fine legislatura, la contesa sul fine vita torna alla Corte costituzionale. Il tema è stato affrontato questa mattina in un’udienza pubblica che ha visto fronteggiarsi giuristi e anche malati, su fronti opposti. Due ore di dibattimento sull’applicabilità dell'articolo 580 del Codice penale (che vieta l’aiuto al suicidio) al caso sollevato il 29 settembre 2025 dal Tribunale di Bologna di una donna affetta da patologia irreversibile ma non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Indicati dalla Consulta con la sentenza 242 del 2019 (e più di recente dalla sentenza 135 del 2024 e dalla 66 del 2025) come uno dei quattro requisiti richiesti perché possa esserci la non-punibilità dell’aiuto al suicidio, non figuravano nel caso discusso ieri di Paola R., malata 89enne di Parkinson: patologia grave, quindi, causa di sofferenze considerate insopportabili dal malato, ma nessuna dipendenza dai macchinari.
Nell’udienza pubblica era a tema la questione sollevata dal gip di Bologna Andrea Romito il 29 settembre scorso nel procedimento a carico di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Virginia Fiume (dell’associazione Luca Coscioni) per l'aiuto prestato all’anziana, accompagnata nel 2023 in Svizzera per accedere al suicidio assistito. Essendo la donna deceduta, il caso nasce da una questione di principio sollevata dall’autodenuncia dei tre, pochi giorni dopo aver portato a termine la loro iniziativa. La Procura di Bologna aveva chiesto l'archiviazione, ma nel 2025 il gip aveva rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale che riguarda, ancora una volta, il requisito dei trattamenti di sostegno vitale. Secondo quella decisione, ricordano dall'Associazione Coscioni, una persona «può accedere legalmente al suicidio assistito se è affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili, è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». La signora Paola «possedeva tutti questi requisiti, a eccezione dell'ultimo», dal momento che «non dipendeva da macchinari o da trattamenti salvavita in senso tradizionale, ma da assistenza continuativa». Per questo il gip di Bologna «ha chiesto alla Corte di verificare se il requisito del trattamento di sostegno vitale sia ancora costituzionalmente ragionevole quando tutti gli altri presupposti risultano presenti».
Il folto collegio difensivo dell’Associazione – con Marco Cappato presente fra il pubblico – ha indicato con chiarezza il suo obiettivo: sollecitare alla Consulta un «cambio di passo» per liberalizzare di fatto l’aiuto al suicidio: «Il requisito del sostegno vitale determina discriminazioni, esclusioni e non aggiunge nulla agli altri requisiti», ha sostenuto l'avvocato Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Coscioni: «Così molti malati sottoposti a sofferenze indicibili sono costretti ad andare all'estero mentre potrebbero morire in Italia come desiderano».
Argomento contestato dell’Avvocatura dello Stato e dai legali che rappresentavano otto pazienti affetti da patologie irreversibili contrari all’estensione dei requisiti attualmente previsti dalla normativa, che – novità importante introdotta dalla Consulta – sono stati ammessi come soggetti interessati e hanno potuto assistere all’udienza video-collegati da una sala attigua, al pari di altri tre che invece hanno affidato le loro richieste di poter accedere al suicidio assistito all’Associazione Coscioni. Per Carmelo Leotta, componente del collegio di difesa con Mario Esposito, il tribunale competente avrebbe dovuto essere quello di Como, località dalla quale è stato organizzato l’espatrio. Quanto al merito, essi denunciano che «l’obiettivo è quello di rendere evanescente la prescrizione della Corte. Relativizzando il criterio della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale potrebbe bastare, in teoria, la dipendenza da un farmaco anti-coagulante, o dall’insulina. O dall’aiuto di un caregiver. Quindi sarebbe l’autorità sanitaria ad autorizzare di volta in volta l’aiuto al suicidio», ha detto Esposito, costituzionalista dell’Università del Salento.
La Corte, che dovrebbe pronunciarsi entro un mese, è chiamata per l’ottava volta a esprimersi sui trattamenti di sostegno vitale, ma – denunciano Leotta ed Esposito – si trascurano i precedenti pronunciamenti che pure sono chiarissimi. Intanto la Consulta, in materia di fine vita, in una successiva udienza oggi si è occupata anche del ricorso contro la Regione Autonoma della Sardegna, giudici relatori Viganò e Antonini. Al vaglio il ricorso numero 43 del 2025, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge regionale che dal settembre dello scorso anno garantisce l'assistenza sanitaria alle persone che in Sardegna scelgono di accedere al suicidio assistito. Lo Stato, rappresentato dall'avvocato Gianna Galluzzo, ha contestato l'invasione della competenza legislativa esclusiva in materia sostenendo che solo il Parlamento nazionale può legiferare in modo uniforme sul territorio. «La legge regionale sarda non innova niente», ha replicato Alessandra Braglia che rappresentava la Sardegna, in quanto si limita a dare attuazione organizzativa e temporale a quanto la stessa Corte costituzionale ha già legalizzato con la sentenza 242/2019.
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