Per la scuola รจ tempo di part time

diย Redazione
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March 12, 2012
ย ย  Appuntamento con il part time per i docenti nelle scuole pubbliche. Entro giovedรฌ 15 si puรฒ scegliere di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) con effetti dal prossimo primo settembre, anno scolastico 2012/2013. La riduzione del servizio รจ concessa per un minimo di due anni scolastici e si estende alle attivitร  accessorie e complementari della cattedra. Dopo i due anni si puรฒ richiedere il ritorno al tempo pieno. Il docente part time puรฒ svolgere unโ€™altra attivitร  lavorativa, a condizione che questa non entri in conflitto di interesse con gli obblighi di servizio e che ne sia data comunicazione al dirigente scolastico entro 15 giorni dallโ€™inizio della stessa attivitร . Il part time interessa il personale di ruolo, anche di prima nomina, e i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i docenti di religione, laici e religiosi. Il trattamento giuridico ed economico col part time prevede che la retribuzione si riduca in proporzione al servizio svolto. Resta immutato il periodo delle ferie; una riduzione si verifica solo in caso di part time orizzontale (riduzione di orario tutti i giorni). Il part time si conclude in ogni caso non appena maturato il diritto al pensionamento. Cosรฌ dispone la recente circolare n. 2 del Ministero p.a. Tuttavia per il personale della scuola restano in vigore i termini speciali sulla cessazione dal servizio. Indicazioni specifiche saranno fornite dal Miur.Novitร  pensioni. Di norma la riduzione dellโ€™orario di servizio nella scuola non supera il 50%. Per i casi di percentuale diversa e sui relativi effetti previdenziali, รจ intervenuta la sentenza della Cassazione 30662/30.12.2011. Secondo la Corte, i dipendenti pubblici che scelgono il part time e maturano il diritto alla pensione di anzianitร , devono riscuotere un assegno mensile ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dellโ€™orario di lavoro. In altre parole, la pensione deve essere decurtata esattamente quanto il lavoro effettivamente prestato. Aggiunge la Corte ยซpur se ne sia derivato un importo inferiore al 50% di quello effettivamente maturatoยป.Ancora la Cassazione (sent. 26869/2011) chiarisce il regime di cumulo della retribuzione part time con la pensione di anzianitร . Una norma speciale (legge 662/1996) consentiva ai dipendenti pubblici passati al part time (non meno di 18 ore settimanali) di cumulare contemporaneamente la pensione di anzianitร  al compimento dei 60 anni di etร . In seguito, รจ stato abolito il divieto di cumulo integrale della pensione di anzianitร  con redditi da lavoro autonomo o dipendente, ma la regola originaria continua a valere per il settore del pubblico impiego. I due trattamenti sono pertanto cumulabili solo in misura parziale di modo che la somma di pensione e retribuzione ridotta col part time non puรฒ superare in ogni caso lโ€™ammontare della retribuzione che spetterebbe al dipendente qualora svolgesse la stessa attivitร  a tempo pieno.

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