Arriva la stretta sui «maranza», con il fermo preventivo anche per minori. Tutte le misure
Dopo alcune limature, il Consiglio dei ministri vara un nuovo ddl: giro di vite su violenze e vandalismi urbani. Per arginare le bande giovanili, il questore potrà disporre il «divieto di aggregazione». Mentre chi porta armi o oggetti per offendere, anche se giovanissimo, potrà essere fermato pure dai vigili urbani. Le opposizioni: ennesime norme illiberali

Dopo giorni di annunci, riflessioni e limature, l’ennesimo giro di vite in materia di sicurezza è stato messo a punto dal Governo Meloni. Ieri sera, dopo che il testo del provvedimento era stato rifinito in una serie di riunioni tecniche in mattinata, il Consiglio dei ministri ci ha messo poco meno di mezz’ora a licenziarlo. Stavolta, la decisione è quella di non ricorrere alla decretazione d’urgenza, ma a un disegno di legge che dovrà compiere il necessario iter in Parlamento e che contiene, insieme alle annunciate «disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile», altre che riguardano l’ordinamento, l’organizzazione e il «funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell’Interno».
Il «divieto di aggregazione»
e il fermo preventivo di minori
L’articolo 1 del testo contiene il cosiddetto «Divieto di aggregazione». In pratica, viene modificato l’articolo 3 del Codice antimafia (il decreto legislativo 159 del 2011), introducendo un comma che prevede una nuova ipotesi di avviso orale del questore, che potrà disporre anche il divieto di aggregazione. Gli scontri fra Polizia locale e giovani teppisti davanti al Colosseo, avvenuti a Roma nei giorni scorsi, hanno convinto il Viminale e l’intero esecutivo a potenziare gli strumenti delle Forze dell’ordine per arginare violenze e vandalismi ad opera di bande giovanili e manifestazioni di degrado urbano e disagio sociale, che vengono ritenute una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un’altra novità è «l’estensione della disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche a soggetti minorenni», precisa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, illustrando in conferenza stampa dopo il Cdm i contenuti del ddl sicurezza. Si tratta di soggetti, prosegue il ministro, rispetto ai quali - durante operazioni dirette a contrastare la “malamovida”- «possa sussistere un fondato motivo di ritenere che possano mettere in atto condotte di pericolo per la sicurezza pubblica», in relazione a circostanze « di tempo, di luogo» o di elementi di fatto come il «possesso di armi o oggetti atti ad offendere, uso di caschi o strumenti» che rendono difficile «il riconoscimento della persona» nonché «segnalazioni per reati in materia di stupefacenti». Tecnicamente, la norma ipotizzata andrebbe a modificare il decreto legge 59 del 1978, estendendo la disciplina del fermo di prevenzione «ai minori di anni 18». Quanto alla possibilità, per le polizie locali, di applicare la suddetta normativa, il titolare del Viminale sgombra il campo dai dubbi e dalle congetture effettuare da alcuni media: «Secondo me c’è stato un malinteso tecnico, poiché la norma già prevede che il fermo preventivo sia una prerogativa degli agenti di pubblica sicurezza, categoria in cui sono compresi gli agenti della polizia locale».
La stretta sui danneggiamenti
Un altro tassello del ddl riguarda le modifiche al Codice penale in materia di danneggiamento e al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza. L’intenzione dell’esecutivo è quella di colpire la proliferazione di atti violenti o intimidatori, di vandalismi e di molestie in luoghi pubblici con l’introduzione di un’aggravante nell’articolo 635 del Codice penale (che punisce il danneggiamento), che andrebbe a sanzionare con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (e una multa fino a 15mila euro) gli atti di «distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui con o senza violenza fisica» o «minacce nei confronti della persona» commesse da 5 o più persone. Conseguentemente, gli agenti di polizia giudiziaria potranno procedere «all’arresto facoltativo in flagranza dei responsabili» e verrà estesa «l’applicabilità» del cosiddetto «arresto differito» anche a queste nuove ipotesi.
L’esclusione del risarcimento
in caso di eccesso di difesa
Ancora, argomenta il ministro Piantedosi, nel pacchetto è compresa «una modifica al Codice civile per cui viene esclusa la possibilità del risarcimento del danno nelle situazioni in cui il reato venga compiuto dal danneggiato». Un «caso classico», osserva il ministro, è «quello della rapina in casa e della reazione della vittima, col tentativo di legittima difesa da parte del rapinato» al quale «come è successo in alcuni casi di cronaca, seguiva la condanna per eccesso colposo». Se il Parlamento approvasse il ddl, specifica Piantedosi, si potrà essere «condannati penalmente» per eccesso di difesa, «ma senza risarcimento». La nuova fattispecie è disegnata dall’articolo 7, che esclude il risarcimento nel caso di «compimento da parte del danneggiato di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 624-bis (furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari), 628 (rapina), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale». Inoltre, per rafforzare la tutela delle forze dell’ordine, l’articolo 15 del ddl propone di introdurre la «procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali» nei confronti di ufficiali e agenti di Ps nell’adempimento di funzioni di polizia giudiziaria o di ordine pubblico. Sul piano tecnico, la proposta estenderebbe le circostanze aggravanti del reato di lesioni personali «lievi o lievissime» per le quali è prevista la procedibilità d’ufficio, includendovi quelle compiute a danno di appartenenti alle forze di polizia, per cui finora, fa notare il ministro, la punibilità «era prevista solo attraverso la querela di parte».
Le perplessità delle opposizioni
Sul nuovo testo piovono in serata le prime critiche delle forze di opposizione. Per Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera, «l’ennesimo disegno di legge sulla sicurezza rappresenta, come i precedenti, un nuovo attacco alle libertà costituzionali da parte di una destra sconfessata nel Paese da un voto referendario e da oggi delegittimata anche in Parlamento». La premier Giorgia Meloni, conclude Zaratti, «non può pensare di mettere mano di nuovo alle libertà di questo Paese. Si fermi!».

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