Voucher: il cumulo con disoccupazione, mobilità e cassa
martedì 20 ottobre 2015
Durante lo scorso anno, oltre un milione di lavoratori ha trovato un'occupazione temporanea grazie alle nuove regole per i lavori accessori, retribuiti con i buoni lavoro (o voucher). La crescente diffusione dei voucher - ne sono stati venduti 212 milioni dal 2008 ad oggi - è dovuta alla possibilità di utilizzarli nei settori più diversi, ma è anche effetto della estensione della rete di vendita, che inizialmente era limitata agli uffici Inps e in seguito è stata allargata all'associazione dei tabaccai (Fit), alle banche popolari e, da ultimo, a tutti gli uffici postali.Un'ulteriore spinta per l'utilizzo dei voucher la dà il decreto 81 del 25 giugno scorso, che ha "ripulito" le regole precedenti e ha reso più semplice il quadro complessivo: a) sono accessorie le attività lavorative i cui compensi non superano i 7.000 euro entro l'anno; b) all'interno di questo tetto, se il committente è un imprenditore o un professionista non si devono superare i 2.000 euro l'anno; c) se il lavoratore occasionale percepisce anche sussidi di assistenza, il tetto dei compensi è fissato a 3.000 euro.Tali sussidi si riferiscono all'indennità di mobilità, all'indennità di disoccupazione (Naspi) ordinaria e agricola e alla cassa integrazione. Tutte compatibili con i voucher ma cumulabili solo muovendosi in un labirinto di condizioni diverse.Mobilità. Questa indennità è interamente cumulabile con i voucher per lavoro accessorio entro il limite annuo di 3.000 euro. Per i compensi oltre i 3.000 e fino a 7.000 euro il reddito da voucher è cumulabile con l'indennità, ma non oltre l'importo dell'ultima retribuzione percepita in costanza di lavoro. Il beneficiario dell'indennità, entro cinque giorni dall'inizio del lavoro accessorio, è tenuto a comunicare all'Inps il reddito che presume di ricavare nell'anno dalla stessa attività.Disoccupazione. L'indennità Naspi è interamente cumulabile nel limite complessivo di 3.000 euro per anno. Per i compensi superiori e fino a 7.000 euro l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% del compenso spettante dall'inizio del lavoro accessorio fino al termine della Naspi. Chi beneficia dell'indennità deve comunicare all'Inps l'importo riscosso tramite voucher, entro un mese dall'inizio del lavoro accessorio.Cassa integrazione. Fermo restando il cumulo con le integrazioni salariali fino a 3.000 euro per anno, i compensi da 3 a 7.000 euro non sono interamente cumulabili. Si applica in questo caso le regole sul cumulo tra cassa integrazione e retribuzioni. Inoltre il cassintegrato non è obbligato a dare alcuna notizia all'Inps se rientra nel tetto dei 3 mila euro.
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