L'Inps guida sulle strade del fisco
martedì 18 gennaio 2011
Scioglie molti dubbi il nuovo chiarimento dell'Inps in tema di contributi e redditi professionali. Con la circolare n. 5/2011 l'Istituto della previdenza sociale offre una ragionata analisi delle norme fiscali che investono gli esperti e i liberi professionisti che partecipano, col compito di amministratore, sindaco o revisore, a organi collegiali, commissioni e comitati all'interno di ordini professionali e di enti di previdenza.
Il pensiero dell'Inps si traduce in una traccia, ispirata dalla stessa riforma Dini del 1995, valida per numerose situazioni: «il regime contributivo della Gestione separata (collaboratori e professionisti) deve essere coerente con la natura e il trattamento fiscale dei redditi oggetto del prelievo». In altre parole, i contributi devono seguire la qualifica assegnata al reddito del contribuente. Quindi, se il fisco qualifica un compenso come reddito di libera professione i contributi previdenziali a esso collegati sono dovuti alla Cassa pensioni del professionista e non allo stesso Inps.
La premessa del ragionamento tiene conto delle norme fiscali per il settore del lavoro autonomo, sul quale hanno pesato nel tempo vecchie direttive del Ministero del lavoro. All'inizio della Gestione separata Inps valse il criterio che i compensi dei professionisti, non collegati alla professione, per attività svolta presso enti di previdenza di categoria o in organi di governo della professione, erano redditi di lavoro autonomo e non redditi professionali.
L'Agenzia delle entrate ha poi corretto il tiro nel 2001. Secondo il Tuir (art. 50) i proventi percepiti da amministratori, sindaci o revisori sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Con una eccezione: i proventi hanno natura professionale quando l'ufficio svolto rientra nei compiti istituzionali della professione. Esempi a iosa nel panorama delle professioni: l'ingegnere amministratore di una società edile, il geometra componente del Consiglio nazionale o del collegio provinciale, il commercialista o il ragioniere con funzioni di sindaco o di revisore in società o enti.
L'altra faccia della medaglia conferma che non si pagano i contributi Inps (nella Gestione separata) per i redditi derivanti dalla partecipazione a Collegi professionali della categoria di appartenenza, oppure alle casse di previdenza pubbliche o privatizzate delle libere professioni, quando sono percepiti da soggetti che esercitano abitualmente l'arte o la professione. Tali proventi concorrono infatti a formare il reddito dell'attività professionale. Gli stessi redditi sono così soggetti al prelievo contributivo nell'ambito della cassa previdenziale di competenza.
Collaboratori. Il chiarimento dell'Inps si applica anche per le collaborazioni. Se il compenso da collaboratore rientra nell'attività autonoma esercitata dal contribuente, il reddito non si qualifica fiscalmente come reddito assimilato ma come reddito di natura professionale.
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