Insegnanti di religione all'esame
giovedì 1 aprile 2004
S i svolgeranno il 21 e il 22 aprile le prove scritte del primo concorso riservato per l'inquadramento in ruolo dei docenti di religione. Le date sono state comunicate dal Ministero dell'Istruzione con la nota n. 393 del 16 marzo scorso. Il 21 aprile è dedicato ai concorrenti per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, il giorno 22 ai docenti della scuola secondaria. Alcune organizzazioni sindacali e molti candidati hanno espresso perplessità sulla insufficienza del tempo (2 ore) stabilito per la durata delle prove scritte, un tempo chiaramente insufficiente sia per il numero dei quesiti da risolvere sia per le caratteristiche delle risposte da formulare. Considerato che la durata degli esami scritti non è regolata da alcun vincolo di legge, il Ministero ha ritenuto di venire incontro alle attese dei candidati ed ha allungato la durata della prova scritta da due a quattro ore. Entro la prossima settimana saranno comunicati ai docenti interessati le sedi di esame e la destinazione nominativa. Trento e Bolzano. Le province autonome di Trento e Bolzano mantengono la potestà legislativa ed amministrativa, prevista dal rispettivo Statuto speciale, anche in materia di insegnamento della religione cattolica. L'autonomia ha consentito ad entrambe le province di regolare, con alcuni anni di anticipo sulla legge statale, l'inquadramento in ruolo degli idr provinciali. La valutazione dei titoli di accesso alla cattedra è ora oggetto di una proposta che, per la provincia di Bolzano, mira ad aggiungere un ulteriore punteggio per la laurea in scienze della formazione primaria ed, inoltre, a stabilire una durata pluriennale dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Ecclesiastici. Sul totale di 22 mila docenti di religione, solo il 19% è costituito da sacerdoti, religiosi e religiose, con una maggiore prevalenza nelle scuole superiori. La permanenza nell'insegnamento degli ecclesiastici è certamente facilitata dalla mancanza di obblighi familiari. Sacerdoti e religiosi, benché attratti come gli altri lavoratori dal limite dei 65 anni (60 per le donne) per raggiungere la pensione di vecchiaia, hanno tuttavia la facoltà di prorogare l'insegnamento per altri due anni (fino ai 67, norma generale per tutti i pubblici dipendenti) oppure fino a 70 anni. Il limite massimo è stato introdotto dalla 477/1973 per il personale docente, in servizio alla data del 1° ottobre 1974, che non abbia maturato il massimo di anzianità contributiva (40 anni di versamenti) al compimento dell'età pensionabile (65 o 60 anni). Il servizio scolastico utile per la pensione deve comprendere anche i servizi ed i periodi riscattati, ricongiunti o computati con un provvedimento formale ai fini del trattamento di quiescenza. In caso di revoca della domanda di proroga, per il calcolo dell'anzianità utile per la permanenza in servizio possono essere esclusi solo i servizi o i periodi riscattati con oneri a carico del docente.
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