Disoccupati, Pasqua con assegno
martedì 15 marzo 2005
Il decreto legge sulla competitività, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, stabilisce l'allungamento dell'indennità di disoccupazione da sei a sette mesi per la generalità dei lavoratori e da nove a dieci mesi per chi ha più di cinquanta anni. Migliora anche l'importo che, per i primi sei mesi passa dal 40% al 50% della retribuzione, è confermata per il settimo mese al 40%, scende negli altri mesi al 30% per gli ultracinquantenni. L'indennità è accompagnata dai contributi figurativi, utili per la pensione, limitatamente a sei mesi, a nove per i cinquantenni. Avranno diritto all'indennizzo anche i dipendenti delle piccole imprese, escluse dalla cassa integrazione, sospesi dal lavoro per causa non imputabile al titolare dell'impresa. Requisiti ridotti. I lavoratori che hanno diritto all'indennità di disoccupazione «ordinaria» beneficiano da subito delle nuove misure, mentre per l'indennità con «requisiti ridotti» i benefici si applicheranno nel 2006, anno nel quale sarà indennizzata la disoccupazione del 2005. I lavoratori hanno la possibilità di ottenere dall'Inps questa particolare indennità, riferita al 2004, facendone richiesta entro il prossimo 31 marzo. Ne hanno diritto gli occupati in lavori di breve durata (lavoratori stagionali, insegnanti non di ruolo, «trimestrali», dipendenti di imprese artigiane, lavoratori part time, detenuti ecc.). Gli interessati devono essere in possesso di almeno un contributo versato entro il 2002, mentre il lavoro, complessivamente prestato come dipendente nel corso del 2004, deve essere durato almeno 78 giornate, retribuite e coperte di contributi. Nel calcolo delle giornate lavorate vanno comprese anche le domeniche, le ferie e le altre giornate libere purché anch'esse retribuite. In base a questi requisiti può chiedere l'indennità anche chi attualmente lavora come dipendente o autonomo o svolge un'attività professionale. Importo. L'importo di questa indennità è pari al 30% della retribuzione media e spetta per un numero di giorni esattamente pari a quelli lavorati, entro un tetto di 156 giornate. La misura massima mensile non può tuttavia superare un importo, stabilito per l'anno 2004, di 806,78 euro. Insieme all'indennità spetta l'assegno per il nucleo familiare e gli interessi legali se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla richiesta. L'indennità è pagata direttamente dall'Inps in unico importo, con assegno o con bonifico o pagamento allo sportello postale. Dimissioni. L'indennità non spetta quando il lavoratore si è dimesso dal servizio volontariamente. Con tre eccezioni: a) per le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento, cioè dalla data di inizio gestazione fino ad un anno di età del bambino, b) per i padri lavoratori, c) per i lavoratori che si dimettono per «giusta causa» (mancato pagamento della retribuzione, modifica delle mansioni, molestie sessuali, mobbing ecc.).
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI