Amministratori, Inps ridotto
martedì 13 novembre 2007
Socio amministratore e nello stesso tempo socio lavoratore della società. Il problema della doppia attività ha finora tormentato, oltre ai diretti interessati, schiere di commercialisti e di consulenti del lavoro. Quali contributi applicare per la doppia posizione lavorativa? La previdenza " nella specie l'Inps " nel dubbio non ha fatto sconti a nessuno e nel corso degli anni ha più volte confermato l'obbligo di pagare due contribuzioni, una nella gestione dei co.co.co. per l'attività di amministratore e l'altra nella gestione dei commercianti per quella di socio lavoratore. Le due assicurazioni contemporanee, secondo l'Istituto di previdenza, sono pienamente compatibili, dal momento che nelle attività svolte in una azienda si riscontrano sia quelle esecutive sia quelle di amministrazione e di direzione.
Di diverso avviso si è espressa invece la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 20886 del 5 ottobre scorso: non sono compatibili più posizioni contributive quando, per una delle attività svolte, occorre rispettare i criteri della abitualità e della prevalenza per ottenere l'assicurazione previdenziale. Le attività plurime devono essere quindi ricondotte ad un unico rapporto assicurativo. Il lavoratore interessato chiederà all'Inps l'iscrizione nella gestione nella quale prevalentemente ed abitualmente si ritiene occupato. Nel dubbio, o nella equivalenza delle occupazioni, deciderà l'Istituto in quale gestione è tenuto ad iscriversi.
La novità apre la strada ad una revisione delle posizioni assicurative degli amministratori e dei soci che versano doppi contributi e che, certamente numerosi, chiederanno il rimborso, nei limiti della prescrizione, di uno dei due tipi di contribuzione finora versati all'Inps.
La sentenza, inoltre, è giunta nella imminenza delle due scadenze di novembre (il giorno 16 ed il giorno 30) che coinvolgono tutti i lavoratori autonomi ed in particolare
gli iscritti alla gestione dei commercianti, più interessati alla doppia contribuzione. Entro il 16 si versano i contributi fissi relativi al terzo trimestre 2007 riferiti al reddito minimo ed entro il 30 sono dovuti i contributi relativi al saldo per il 2006 (ed anni precedenti) e all'acconto per il 2007 in riferimento alla fascia di reddito che supera il minimale. I versamenti si effettuano per via telematica per i titolari di partita Iva, col modello F24 per i non titolari di partita Iva. Per i soci delle srl iscritti alla gestione commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito di impresa societaria corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.
L'obbligo formale di versare queste contribuzioni si scontra con la realtà della sentenza della Cassazione che eviterebbe sin da ora di pagare il doppio contributo. E' auspicabile che l'Istituto di previdenza fornisca tempestive precisazioni, sia per evitare un costoso contenzioso, perso in partenza, sia per la dovuta chiarezza verso gli assicurati.
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