Uso della forza (e non solo): perché il caso Usa-Venezuela ha dei precedenti illustri
Si parla tanto di crisi del diritto internazionale, eppure il blitz anti-Maduro è stato solo l'ultimo dei casi di violazione delle norme. Dall'Ucraina all'Iran, dalla Siria al Libano ecco dove la legge e i trattati sono stati bypassati. In gioco ci sono anche il principio di autodeterminazione dei popoli e la repressione dei crimini di massa

Puntuali, con l’intervento armato statunitense in Venezuela, si levano, soprattutto fra i giuristi, i de profundis del diritto internazionale o i caveat sull'insufficienza del richiamo ad esso quale strumento di soluzione delle drammatiche vicende che attraversano il presente momento storico. Una precisazione devo subito operarla, da persona informata dei fatti. Non è in crisi il diritto internazionale tout court. Lo è il nucleo costituzionale del diritto internazionale post 1945, vale a dire i principi fondamentali scritti sulla pelle dei 50 milioni di morti della Seconda guerra mondiale, ma anche di quelli della Prima.
Si tratta, in primo luogo, dell’uso illecito della forza armata, effettuato in violazione del relativo, inderogabile divieto, in Iran (da Israele e Stati Uniti), in Siria e Libano (in entrambi i casi, da Israele), in Venezuela (dagli Usa), e, naturalmente, in Ucraina (dalla Russia), ma apertamente e ampiamente avversato solo in quest’ultimo caso. Si tratta, inoltre, del principio della repressione di crimini di massa, posto nel nulla per i crimini commessi in Palestina e in Sudan, in senso contrario al percorso della giustizia penale internazionale, cominciato con l’Olocausto. Si tratta, ancora, del principio di autodeterminazione dei popoli, frutto delle lotte di liberazione dal giogo coloniale e dalla dominazione politica, o economica, straniera, condotte fra gli anni ’50 e ’70, e oggi implacabilmente violato in Palestina (da Israele), ma anche nel Sahara occidentale (dal Marocco) e in Venezuela (dagli Stati Uniti). Si tratta, infine, del principio della sovranità permanente sulle risorse naturali, violato sempre in Venezuela (ancora gli Stati Uniti), e prodotto dalle grandi lotte dei Paesi ex-coloniali, resisi indipendenti.
Ciò non significa che, perlomeno una parte del nucleo dei principi fondamentali post-1945, i diritti civili e politici, e, sia pure in misura minore, i diritti sociali e culturali non siano largamente vivi e vitali, in molte aree del pianeta. Lo sono, non solo sotto forma di “carte dei diritti”, ma anche di sofisticati sistemi di attuazione e controllo internazionali, che riescono a orientare le stesse corti nazionali. Si pensi, solo per fare un esempio, alla loro persistente capacità di condizionare le pronunce della Corte costituzionale italiana, e di altre corti supreme o costituzionali, in Francia, Regno Unito, Stati Uniti, India, Canada, Sudafrica, Australia, Corea del Sud, nonché, fino al 2022, nella stessa Russia, ecc. Un discorso analogo vale, d’altra parte, pure per moltissimi settori di attività socialmente rilevanti: telecomunicazioni, trasporti terrestri, navigazione marittima e aerea, investimenti, ambiente, moneta, sviluppo, salute pubblica, e così via. Tutti settori, questi ultimi, in cui la vita di relazione fra individui è disciplinata da norme internazionali, regolarmente operanti, e soggette a una pluralità di meccanismi di verifica del loro rispetto. Ora, posto che nessuna persona dotata di buon senso, può mettere in dubbio la crisi sopra segnalata (di cui, peraltro, ancora non si intravedono gli esiti precisi, a dispetto del continuo fiorire di stentoree certezze in proposito), tre questioni vorrei formularle.
Che senso ha, mi chiedo, fare del diritto internazionale, delle sue istituzioni, delle sue esistenti, eventuali – o pretese – lacune il capro espiatorio di ciò che accade, se non quello di accorparsi, oggettivamente, a chi ne fa strame o lo ridicolizza, scambiando la parte con il tutto, mostrando notevole ignoranza storica, e, quel che è più grave, ridicolizzando, con ciò, esattamente i drammi storici e le grandi lotte di cui tale diritto e le sue istituzioni sono il frutto? Che senso ha operarne, per converso, una difesa aprioristica, come tendono a fare coloro che lo innalzano a vessillo inattaccabile della civiltà globale, dinanzi alle enormi sfide che il presente storico ci pone - dalle disuguaglianze interstatali e infrastatali, all'ambiente, alla destinazione delle nuove tecnologie, ecc. – le quali travalicano manifestamente il piano del diritto vigente, ponendosi, non solo a livello internazionale, ma anche a livello interno, sul terreno del conflitto politico o di quello sociale? Ma soprattutto: che senso ha ignorare che il nucleo dei principi fondamentali del diritto internazionale post 1945 si è originato, e ha operato – esattamente come avviene per i principi fondamentali degli ordinamenti statali – a causa del formarsi e del persistere di una generalizzata volontà politico-costituzionale in loro favore, in crisi non certo da oggi? Forse una risposta ce l’ho, perlomeno per detto quesito; una risposta che, però, getta luce pure sugli altri due. Dinanzi alle obiettive difficoltà di un processo storico avviatosi da tempo, oggi non è più possibile nascondersi; di qui il ricorso a capri espiatori e vessilli, deresponsabilizzante proprio come il nascondersi! Un modo come un altro, insomma, per non pensare, per sottrarsi allo sforzo di immaginare vie idonee a ricostruire, o a riconfigurare, la suddetta volontà, nonché a quello di fissare il ruolo che, in un simile sforzo, possono davvero svolgere i giuristi.
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