Governo, Aula e magistratura. Equilibrio oltre il referendum

Le modifiche proposte dalla riforma affrontano criticità note dell’ordinamento giudiziario e richiamano precedenti della giurisprudenza di legittimità, ma lasciano aperti interrogativi sul metodo seguito e sulla qualità del confronto istituzionale
February 28, 2026
Governo, Aula e magistratura. Equilibrio oltre il referendum
il "Palazzo della Consulta", sede della Corte costituzionale, in Piazza del Quirinale a Roma. L’edificio fu costruito tra il 1732 e il 1737 /Siciliani
La revisione costituzionale può condurre legittimamente a sostenere dal punto di vista tecnico sia argomentazioni a sostegno del Sì quanto del No. Sembrerebbe più di buon senso una posizione “impossibile” a sostegno del “Ni”; occorre comunque intendersi sulla effettiva portata delle modifiche costituzionali proposte e sul loro contesto istituzionale. Il principio della separazione delle carriere non sconcerta e la sua compatibilità con i princìpi costituzionali attuali, anche solo con legge ordinaria, è stata riconosciuta esplicitamente anche dalla Corte costituzionale (con sent. n. 37/2000). Dopo la recente riforma “Cartabia” dell’ordinamento giudiziario il sistema è peraltro già improntato a una separazione delle funzioni, che rende più difficile il passaggio da quella requirente a quella giudicante. Il rischio di assoggettamento del pubblico ministero al potere dell’esecutivo è un’eventualità possibile solo se successivamente si modifica la prima parte dell’art. 104, co. 1° Cost. e l’art. 112 Cost., che prevede l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale. L’obiettivo della riforma – emerso dopo i primi mesi di attenzione al profilo della “separazione” – è limitare il peso delle correnti in seno al Csm. È un problema richiamato autorevolmente dal Presidente della Repubblica in occasione della sua riconferma al Quirinale. Nel suo discorso alle Camere del 2022 il Presidente auspicava che il Csm tornasse a svolgere «la funzione che gli è propria» stabilita dalla Costituzione all’art. 105 (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati).
Nel timore che per svolgere tale funzione occorra una legittimazione “politica” nella magistratura, si propone l’elezione tramite sorteggio. Il problema del correntismo – “scoperto” nel 2019, ma noto a tutti da tempo – aveva portato il Csm ad essere condizionato alla logica del “posizionamento politico” dei capi degli uffici giudiziari; a una non sempre trasparente trattazione degli incarichi extragiudiziari; a modalità opache di esercizio del potere disciplinare. Criticità segnalate da più parti e su cui nella precedente legislatura si era cercato di intervenire con legge ordinaria. L’affermazione ripetuta – e in diversi casi necessaria – della supplenza giudiziaria e la conseguente esasperazione di uno scontro fra magistratura e politica ha inasprito il legittimo confronto nella magistratura associata sull’interpretazione della legge secondo Costituzione. È necessario e sufficiente cambiare il metodo di elezione dei membri del Csm per colpire le distorsioni del sistema delle correnti? Forse no, perché il correntismo potrebbe comunque influenzare “da fuori” i lavori del Csm. È irragionevole prevedere un sorteggio diversificato per i membri “laici” indicati dal Parlamento? Forse no, perché la loro legittimazione “politica” è già oggi presente nella formazione composita del Csm, in cui formalmente e simbolicamente si confrontano Parlamento, Presidente della Repubblica, “alta” e “bassa” magistratura. Non sembra neppure di per sé irragionevole affidare la sola funzione disciplinare a un organo ad hoc: anzi, si potrebbe sostenere che sia irragionevole al contrario non aver conformato al principio della separazione anche l’Alta Corte Disciplinare.
Con questa riforma la politica si propone di modificare l’assetto costituzionale della magistratura alla luce degli abusi e delle criticità emersi negli ultimi anni, segnalati recentemente da Ferruccio De Bortoli, secondo cui essi si sono saldati all’incapacità della magistratura di svolgere «una riflessione più sincera e autocritica» sui propri errori, sulle inchieste finite nel nulla, sul passaggio – dopo Tangentopoli – dal fatto/reato all’autore/colpevole e alla etichetta a lui attribuita a seconda della tensione morale del momento. È necessario – per fuoriuscire dalle strettoie dell’aut aut fra Sì e No – chiedersi perché ora; perché in questo modo; perché con tutti questi interrogativi sull’assetto costituzionale e la sua modifica?
La legge sottoposta a referendum confermativo è di iniziativa governativa. È stata approvata senza modifiche con la doppia lettura delle Camere. La maggioranza ha sostanzialmente ratificato la decisione del Governo alimentando il contrasto invece del confronto suggerito dalla ratio dell’art. 138 Cost. La riforma costituzionale è stata “blindata”. La riforma avrebbe dovuto accompagnarsi a quelle del “premierato” e dell’introduzione dell’autonomia differenziata e competitiva tra Regioni. Di tale disegno sembra andare in porto soltanto la riforma costituzionale della magistratura. Ciò non è necessariamente illegittimo perché la Costituzione può essere cambiata in alcune parti specifiche; deve però essere anche attuata e rispettata nelle sue parti fondamentali. All’intervento sull’equilibrio fra gli organi costituzionali deve corrispondere una riflessione approfondita sulle prerogative di tutti i poteri dello stato.
Invece la differenza fra potere legislativo ed esecutivo è ormai impercettibile: quest’ultimo ha “assorbito” pressoché il primo. Il rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale diventa sempre più “di facciata”, meno reale ed effettivo. Il referendum dovrebbe essere un’occasione per riflettere su come valorizzare il ruolo del Parlamento; come limitare l’abuso della decretazione d’urgenza; come riaffermare l’autorevolezza della Corte costituzionale; come riconoscere il ruolo super partes del Presidente della Repubblica. Senza questo passaggio fondamentale assume maggiore consistenza il timore che la riforma possa costituire “il primo passo” verso forme più intense di controllo della maggioranza politica sugli altri organi costituzionali. La sovranità appartiene al popolo, ma deve essere esercitata «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Nessun potere è assoluto nel nostro ordinamento: non si tratta di un monito paternalistico, ma del contenuto essenziale ed esplicito del primo articolo della nostra Costituzione. È bene ricordarlo, nell’ottantesimo compleanno della Repubblica.

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