Salario minimo regionale, Consulta: è competenza dello Stato

Il tentativo di imporlo negli appalti pubblici in Toscana (esempio seguito anche da Puglia, Campania e Sardegna) è giudicato illegittimo dalla Corte costituzionale
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June 25, 2026
Salario minimo regionale, Consulta: è competenza dello Stato
Gian Piero Gogliettino, giuslavorista, Università Cà Foscari di Venezia
Un salario minimo regionale per contrastare lo sfruttamento e promuovere il lavoro dignitoso e l'equo compenso. Aveva cominciato la Regione Toscana. Ma è stata fermata dalla Corte costituzionale. Con la sentenza n. 60 del 2026, infatti, la Consulta è intervenuta e ha affermato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che introduceva un criterio premiale nei bandi di gara, collegato al riconoscimento di un trattamento economico minimo orario ai lavoratori impiegati negli appalti. Il caso si inserisce nel più ampio dibattito sulla possibilità per le amministrazioni regionali di adottare misure volte a contrastare il dumping contrattuale e a garantire livelli retributivi adeguati. La Corte ha ribadito con chiarezza i limiti dell’intervento regionale in un ambito – quello dei contratti pubblici – caratterizzato da una forte esigenza di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale.
«Il tentativo proattivo di diverse Regioni, tra cui Toscana, Puglia, Campania e Sardegna, di porre un freno al deplorevole fenomeno del dumping contrattuale nell’ambito degli appalti pubblici ad alta intensità di manodopera, attraverso l’”imposizione” di un minimale retributivo quale criterio premiale da inserire nei bandi di gara, pur condivisibile sul piano dei principi, ha subito una prevedibile battuta d’arresto da parte della Corte costituzionale», spiega Gian Piero Gogliettino, giuslavorista, Università Ca’ Foscari Venezia.
Nel merito, la Consulta si è pronunciata sulla illegittimità della legge regionale della Toscana, impugnata dal governo, che prevedeva l’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi per i lavoratori impiegati negli appalti ad alta intensità di manodopera. La Corte ha ritenuto che la disciplina delle procedure di gara e, quindi, anche dei criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, comportando diversamente - le ingerenze degli enti territoriali – disparità di trattamento e alterazioni del mercato. Pertanto, in assenza di una disciplina nazionale che fissi un salario minimo per contrastare il dumping contrattuale, il legislatore regionale, pur perseguendo finalità di protezione sociale, non può intervenire prevedendo dei criteri premiali ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dal Codice dei contratti pubblici. Infatti è prerogativa dello Stato individuare il giusto equilibrio tra la tutela della libera concorrenza e gli obiettivi di protezione, anche retributiva, dei lavoratori.
«La pronuncia della Corte riporta così, al centro del dibattito, la necessità di garantire la dignità salariale dei lavoratori attraverso una norma nazionale che indichi criteri certi per la determinazione della giusta retribuzione, con l’obiettivo di osteggiare ogni forma di sfruttamento del lavoro - sottolinea Gogliettino -. In questa direzione si colloca il decreto Lavoro licenziato dal governo Meloni che, in attesa della conversione in legge, ha introdotto nell’ordinamento il concetto di “salario giusto”, identificato nel trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Una scelta che riafferma il ruolo centrale delle parti sociali nella determinazione dei livelli salariali. Si tratta di una tecnica normativa assolutamente condivisibile. Rimane, tuttavia aperta, la principale criticità rappresentata dalla esigenza di garantire la certezza del diritto».
Il salario giusto, infatti, rappresenta un mero parametro di riferimento, privo di efficacia vincolante sul piano costituzionale, potendo il giudice, adito dal lavoratore, verificarne la proporzionalità e la sufficienza ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, con plausibili conseguenze rilevanti in termini di disparità di trattamento tra lavoratori e imprese. Il passaggio decisivo non può che essere, dunque, l’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi attraverso l’attuazione dell’art. 39 della Costituzione, in ragione dell’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale capace di coniugare tutela del lavoro, pluralismo sindacale, certezza del diritto e autorevolezza salariale.

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