Città del Vaticano, nuova Costituzione per un governo al passo con i tempi
di Enrico Lenzi
Leone XIV ha promulgato la Legge Fondamentale dello Stato. La Pontificia Commissione aperta anche a laici e religiosi, diventa una sorta di Parlamento del piccolo Stato guidato dal Papa

Leone XIV ha firmato oggi la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Sostituisce quella in vigore e che risaliva al 13 maggio 2023, e parte dalla «necessità di tenere conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni» spiega in premessa la stessa Legge Fondamentale (come ufficialmente è definita la Costituzione vaticana), che è entrata in vigore già da ieri. Sempre nella premessa la Legge ricorda che questo testo «riafferma la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano e il compito del Governatorato, che concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde». E proprio sul Governatorato, papa Leone XIV era già intervenuto con una modifica attraverso un Motu proprio lo scorso 19 novembre 2025, nel corso del suo primo anno di pontificato. In quella occasione, modificando le precedenti norme, aveva abrogato l’articolo 8 numero 1, dove si stabiliva che il ruolo di presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano fosse possibile attribuirlo soltanto a un cardinale. Già dal novembre scorso Leone XIV aveva cambiato quella norma stabilendo che la Pontificia Commissione sia «composta da cardinali e da altri membri, tra cui il presidente, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio». L’introduzione anche di “altri membri” di fatto ha aperto le porte della Commissione anche a laici, laiche, religiosi e religiose. Un passaggio che recepiva in qualche modo la scelta compiuta da papa Francesco il 1 marzo 2025 quando ha nominato suor Raffaella Petrini nuovo presidente della Commissione stessa. Insomma il Motu proprio di Leone XIV trova ora con la nuova Legge Fondamentale un consolidamento e una stabilizzazione della scelta. La Costituzione vaticana ribadisce che tutti i poteri sono nelle mani del Pontefice e anche che «lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana», che aiuta, invece, il Papa, nella sua missione pastorale. Nelle disposizioni generali viene esplicitato che «le funzione proprie dell’ordinamento statale sono esercitate dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative». Si ribadisce anche che i rapporti con gli Stati e con i soggetti di diritto internazionali nelle relazioni diplomatiche e nella sigla di trattati «la rappresentanza è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita mediante la Segreteria di Stato». Il Governatorato, da parte sua, «partecipa alle istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro e per conto dello Stato». La Legge Fondamentale stabilisce anche l’attribuzione delle tre funzioni primarie di uno Stato: legislativa, esecutiva e giudiziaria. La funzione legislativa - salvo diversa disposizione del Papa stesso - «è esercitata dalla Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano», che è composta «da cardinali e da altri membri, tra cui il presidente» nominati dal Papa per un quinquennio». Di fatto è una specie di “parlamento vaticano”, anche se tutti i suoi componenti sono di nomina pontificia. I lavori della Commissione sono convocati e presieduti dal presidente e ai lavori, con funzioni consultive, può partecipare anche il segretario generale del Governatorato (nominato dal Papa su indicazione del presidente). La Pontificia Commissione «approva le leggi e le altre disposizioni normative» e per farlo «si avvale della collaborazione dei Consiglieri di Stato, dell’Ufficio giudico del Governatorato o di altri esperti». Ogni legge prima di essere promulgata deve essere sottoposta al Pontefice per il via libera. Tra i compiti anche quello di «deliberare il bilancio preventivo e il consuntivo», improntando il bilancio su «principi di chiarezza, trasparenza e correttezza». Altro organismo previsto dalla Legge Fondamentale nella funzione legislativa è il Collegio dei Consiglieri di Stato, presieduto dal Consigliere generale. Al Collegio, la Commissione può sottoporre una richiesta di parere per un dubbio di diritto «che non richiede una interpretazione autentica», riservata quest’ultima alla Pontificia Commissione stessa. La funzione esecutiva (simile al governo) è affidata al presidente del Governatorato, che presiede anche la Pontificia Commissione. Il presidente «assicura il governo dello Stato, sovrintende alla funzione esecutiva e attuativa delle legge e degli altri atti normativi, impartisce le direttive necessarie per l’organizzazione generale dello Stato, definisce gli indirizzi dell’amministrazione e per la gestione del personale e coordina gli organismi del Governatorato». La funzione giudiziaria prevede per le funzioni giudicanti il Tribunale, la Corte d’appello e la Cassazione, mentre per quelle inquirenti, l’ufficio del Promotore di giustizia. Garantita l’imparzialità del giudice, il diritto alla difesa e il contraddittorio tra le parti». Al Papa resta la facoltà di concedere amnistia, indulto, condono, grazia e commutazione delle pene.
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