Leone XIV, svolta per le Chiese orientali: il Sinodo potrà rimuovere un Patriarca con l'assenso del Papa

Con il "motu proprio" Mutua Concordia il Papa modifica il Codice delle Chiese orientali: in caso di grave rottura della comunione ecclesiale i vescovi potranno chiedere le dimissioni del Patriarca e votarne la rimozione
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August 29, 2026
Papa Leone XIV / VATICAN MEDIA
Papa Leone XIV
Una maggiore responsabilità condivisa nel governo delle Chiese orientali cattoliche, nel segno della sinodalità e della comunione episcopale. È questo il cuore del motu proprio Mutua Concordia, con il quale papa Leone XIV modifica i canoni 106 e 126 del Codex canonum Ecclesiarum orientalium (Cceo, il Codice di diritto canonico della Chiese orientali), introducendo per la prima volta una procedura esplicita che consente al Sinodo dei vescovi di una Chiesa patriarcale di intervenire nei confronti del proprio patriarca quando si verifichi una «grave e irrimediabile compromissione della comunione».
Nel documento il Pontefice parte da un principio ecclesiologico preciso: il patriarca è il Pater et Caput della propria Chiesa, ma il suo ministero non può essere considerato separatamente dal Sinodo dei vescovi che lo ha eletto e con il quale condivide la responsabilità della guida ecclesiale. Per questo Leone XIV afferma che la sinodalità non deve limitarsi al momento dell’elezione del patriarca, ma deve caratterizzare in modo permanente il governo della Chiesa e il funzionamento ordinario delle istituzioni patriarcali. Il Papa richiama anche la tradizione delle Chiese orientali e il dialogo ecumenico con le Chiese ortodosse, nelle quali il ruolo dei Sinodi occupa una posizione centrale. Da qui la decisione di ampliare le competenze delle assemblee episcopali delle Chiese orientali cattoliche, valorizzandone maggiormente l’autonomia interna.
La novità più rilevante riguarda il canone 126. Finora il Codice disciplinava la vacanza della sede patriarcale soprattutto in caso di morte o rinuncia del patriarca. La nuova normativa introduce invece un percorso specifico per affrontare situazioni eccezionali. Qualora il Sinodo dei vescovi ritenga che esista una causa grave, potrà chiedere al patriarca di rinunciare al proprio ufficio. La richiesta dovrà provenire dal Sinodo stesso, convocato secondo le norme previste dal Codice. Se il patriarca non accetterà di dimettersi, il procedimento potrà proseguire. In tal caso il vescovo più anziano per ordinazione episcopale tra quelli aventi diritto di voto farà eleggere al Sinodo un presidente della sessione e quest’ultimo sottoporrà la proposta di rimozione al voto segreto dei membri. Perché la decisione sia approvata sarà necessario il consenso di almeno due terzi dei vescovi aventi diritto di voto. La norma stabilisce inoltre precise garanzie procedurali. Il patriarca conserva infatti il diritto alla piena difesa davanti al Sinodo, che dovrà esaminare il caso secondo le norme canoniche. Una volta adottata la decisione, il presidente del Sinodo dovrà informarne il Romano Pontefice. Rimane infatti al Papa l’ultima parola. La rimozione non produce automaticamente la vacanza della sede patriarcale, ma richiede l’assenso del Pontefice. Leone XIV spiega di avere voluto riservare alla Sede Apostolica esclusivamente questo passaggio finale, con l’obiettivo di garantire la piena libertà dei padri sinodali e di proteggere il processo da eventuali pressioni interne o esterne.
L’altra modifica interessa il canone 106 e riguarda la convocazione del Sinodo dei vescovi. Viene introdotto un nuovo paragrafo che affronta l’eventualità di un mancato intervento del patriarca. Se questi non dovesse convocare l’assemblea quando previsto, la facoltà passerà al vescovo più anziano per ordinazione episcopale tra quelli aventi diritto di voto. Qualora anche quest’ultimo non proceda, il compito potrà essere assunto dai successivi vescovi in ordine di anzianità. La disposizione mira a evitare situazioni di paralisi istituzionale e garantisce che il Sinodo possa comunque riunirsi nei momenti di crisi più delicati. Si tratta di un elemento particolarmente significativo alla luce della nuova procedura prevista per le eventuali richieste di rinuncia o per la rimozione di un patriarca.
Nel motu proprio Leone XIV sottolinea che la riforma nasce anche dalle sollecitazioni provenienti da numerosi vescovi orientali e risponde alla necessità di colmare una lacuna normativa del Codice. Fino a oggi, infatti, non esisteva una disciplina specifica che indicasse come affrontare una rottura irreparabile della comunione tra il patriarca e gli altri membri del Sinodo. La riforma si applica alle Chiese patriarcali cattoliche e, per analogia, anche alle Chiese arcivescovili maggiori. Pur salvaguardando le prerogative della Sede Apostolica, il Papa intende così offrire una «più compiuta espressione» dell’autonomia interna delle Chiese orientali e rafforzare il carattere collegiale del loro governo. Con Mutua Concordia Leone XIV introduce dunque una delle innovazioni più significative degli ultimi anni nel diritto delle Chiese orientali cattoliche: il riconoscimento di strumenti concreti attraverso i quali il Sinodo dei vescovi può intervenire per ricomporre una comunione gravemente ferita, fino alla possibilità estrema della rimozione del patriarca, sempre nel quadro della comunione con il Successore di Pietro.

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