Per la Consulta il fermo delle navi delle Ong è legittimo

Per i giudici le questioni di incostituzionalità sollevate dal tribunale di Brindisi sono da ritenersi «non fondate» poiché la sanzione è coerente con l'ordinamento italiano e internazionale
July 7, 2025
Per la Consulta il fermo delle navi delle Ong è legittimo
Ansa | La nave umanitaria Ocean Viking, oggetto del fermo amministrativo su cui si è pronunciata ieri la Corte costituzionale
A nove mesi dalla decisione del Tribunale di Brindisi di ritenere non manifestamente infondati i profili di incostituzionalità della normativa sul fermo delle navi delle Ong che effettuano salvataggi in mare, è arrivata la sentenza della Consulta. Con la pronuncia depositata ieri in tarda mattinata, i giudici della Corte hanno dichiarato non fondate le questioni proposte, ritenendo la misura «punitiva» del fermo della nave non «irragionevole né sproporzionata», giacché va a sanzionare «quelle trasgressioni che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione Sar» (acronimo inglese che sta per “ricerca e salvataggio”) e che «si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito». In una nota che sintetizza i cardini della pronuncia, la Consulta sottolinea come le regole stabilite dalla legge italiana (comprese quelle che prevedono la sanzione) s’inseriscano nel quadro internazionale delle convenzioni e siano «in armonia coi princìpi costituzionali» e coi doveri di soccorso e il divieto di respingimento. In generale, «l’obbligo primario» resta il «salvataggio della vita umana». E secondo i giudici l’indicazione di un porto sicuro per le navi con a bordo migranti soccorsi è prioritaria perché «salvaguarda il rispetto della vita, dei bisogni essenziali, della libertà, dei diritti assoluti».

Il Tribunale di Brindisie il caso Ocean Viking

Secondo i giudici, dunque, la norma che punisce con il blocco temporaneo dell’imbarcazione l’equipaggio e l’armatore che non osservano le richieste di informazioni e le indicazioni delle autorità è in linea con la Costituzione e va rispettata. I giudici hanno esaminato le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi, con riferimento alla disciplina del fermo amministrativo di una nave che aveva effettuato soccorsi in mare. La vicenda era quella del procedimento sul ricorso contro il fermo della Ocean Viking di Sos Mediterranee, disposto il 9 febbraio 2024 dalla Guardia Costiera per presunte violazioni del decreto legge Piantedosi. Sulla questione, si era pronunciata la giudice brindisina Roberta Marra: da un lato, aveva accolto il ricorso dei legali della ong, sospendendo il fermo; dall’altro aveva ritenuto «non manifestamente infondati» i profili d’incostituzionalità avanzati rispetto alla materia che regola la gestione dei soccorsi in mare e che prevede il fermo delle navi Ong, rimettendo gli atti alla Consulta.

I giudici: «Le questioni sollevate sono infondate»

Ora, dunque, con la sentenza numero 101, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi con riferimento alla disciplina del fermo amministrativo della nave (prevista all’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, varato e convertito quando era ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e successivamente modificato nella legislatura attuale, in cui il titolare del Viminale è Matteo Piantedosi). In particolare, con riferimento alla violazione del principio di determinatezza (contenuto nell’articolo 25 della Costituzione), i giudici - dopo avere sottolineato «il carattere punitivo della sanzione» - hanno dichiarato «non fondate» le questioni proposte. Ciò perché la condotta sanzionata «è descritta in modo puntuale», si legge nella nota della Consulta. Ed è la legge «a tracciare una chiara linea di confine tra lecito e illecito, evitando l’arbitrio del giudice e garantendo la conoscibilità del precetto». La normativa nazionale, si legge ancora, «si inserisce nell’ambito delle regole di cooperazione dettate dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo». E l’inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità viene «sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale». Ancora, la Corte ha dichiarato l’infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione, per la violazione degli obblighi internazionali. Ciò perché l’interpretazione sistematica della disciplina «conferma in modo inequivocabile l’ineludibile necessità di intenderla in armonia con i princìpi costituzionali richiamati dal rimettente» e con gli obblighi di soccorso, come prevede la Convenzione, inserita «in un complesso di regole improntate all’obiettivo della salvaguardia della vita in mare».

Indicare un «porto sicuro»resta «prioritario»

Nella nota, la Consulta ricorda come rimanga prioritaria l’indicazione di un porto sicuro, «che salvaguarda il rispetto della vita, dei bisogni essenziali, della libertà, dei diritti assoluti (il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti)». E per i giudici «[n]on è vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza». Da ultimo, la Corte costituzionale ha restituito gli atti al tribunale rimettente, per consentirgli «di valutare l’incidenza dello ius superveniens», ossia di norme approvate in seguito (nella fattispecie «il decreto-legge 11 ottobre 2024, numero 145, come convertito») sulle questioni concernenti «la fissità, originariamente prevista, della durata del fermo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA