
Palazzo Bachelet, attuale sede del Csm - Archivio
La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati ha tagliato il primo traguardo e incassato il via libera della Camera con 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti. Oltre alla maggioranza, hanno votato a favore Azione e + Europa, mentre Italia viva si è astenuta in quanto, pur concordando con la ratio della riforma, ha espresso contrarietà sul sistema del sorteggio per i componenti laici e togati dei due Consigli superiori della magistratura. Hanno votato contro invece Pd, M5s e Avs. Essendo una riforma costituzionale occorreranno però quattro letture conformi da parte dei due rami del Parlamento. E poiché difficilmente i voti favorevoli nelle ultime due letture saranno pari alla richiesta maggioranza di due terzi dei componenti, si andrà a referendum confermativo. La riforma modifica il Titolo IV della Costituzione con l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Queste le novità contenute nella riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati:
Due Csm
Vengono previsti due distinti organi di autogoverno, il Csm giudicante e il Csm requirente.
Composizione e sorteggio dei due Csm
Una delle principali innovazioni relativa ai due organi di autogoverno della magistratura riguarda la loro composizione. La presidenza di entrambi i Csm è attribuita al presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Csm giudicante e del Csm requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascuno dei Csm sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Nasce l'Alta Corte disciplinare
Altra novità riguarda l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti. L'organo è composto da 15 giudici così selezionati: tre componenti nominati dal presidente della Repubblica; tre componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; sei componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; tre componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti. Il presidente dell'Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento. Si prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell'Alta Corte dinnanzi all'Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza. I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.