Cittadinanza, la Consulta conferma: non basta un antenato per essere italiani

Giudicata legittima la legge dello scorso anno che pone limiti allo “ius sanguinis”. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Torino a cui si erano rivolti otto venezuelani per chiedere il passaporto
March 12, 2026
Cittadinanza, la Consulta conferma: non basta un antenato per essere italiani
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Foto Ansa
Il decreto cittadinanza è legittimo. La Corte costituzionale ha infatti respinto le questioni di legittimità, sollevate dal tribunale di Torino, relative al decreto legge 36/2025 dichiarandole in parte infondate in parte inammissibili. La legge, entrata in vigore il 28 marzo 2025, pone dei limiti alla trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza. In base al decreto Tajani, infatti, chi non ha presentato domanda entro il 27 marzo 2025 o non dimostra un legame fisico con il territorio rischia di non essere mai riconosciuto come cittadino. Questo per evitare di dare un titolo formale, privo di doveri e legami concreti, con lo Stato. Otto cittadini venezuelani però si sono rivolti al Tribunale di Torino, chiedevano la cittadinanza italiana tramite discendenza. Il giudice torinese però, nel procedimento, aveva sospettato un contrasto con i principi costituzionali e perciò aveva inviato gli atti alla Consulta.
Il cuore della contesa era proprio l’articolo 1 della legge, che ha drasticamente limitato la trasmissione illimitata della cittadinanza per linea di sangue. Fino a ieri, bastava dimostrare di avere un antenato italiano per rivendicare il passaporto, anche senza conoscere una parola della nostra lingua. Ora, invece, la legge stabilisce che la cittadinanza per discendenza è limitata a due generazioni (cioè avere genitori o nonni nati in Italia, con unica cittadinanza quella italiana) o dimostrando un legame concreto, salvo nel caso di figli minori.
La Corte ha dichiarato non fondate le questione della “revoca implicita” della cittadinanza e la violazione dei diritti acquisiti, sollevate dai giudici torinesi ipotizzando una discriminazione arbitraria tra chi ha fatto domanda prima o dopo l’entrata in vigore della legge. Ma secondo la Consulta non c’è alcuna violazione della Costituzione, in particolare del diritto di uguaglianza come sospettavano i magistrati piemontesi, né dei trattati europei.
I giudici costituzionali hanno dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (Tue) e dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Consulta considera invece inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo cui «nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». Come anche viene definita inammissibile la violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), secondo cui nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

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