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La colf è di casa anche nelle Onlus

Vittorio Spinelli martedì 6 gennaio 2009
Non solo alle famiglie o agli anziani che vivono soli, la legge consente la colf anche ad enti ed organismi che racchiudono una convivenza di tipo familiare. I seminari o i conventi, per citare le comunità religiose, oppure le strutture militari (caserme, comandi, alloggiamenti ecc.), finanche le associazioni, le fondazioni e gli enti del volontariato che abbiano la qualifica di Onlus. Le attività di queste organizzazioni rivolte a persone svantaggiate, come le case famiglia per handicappati, le comunità per il recupero di tossicodipendenti, l'assistenza a minori, ad anziani, a ragazze madri, richiedono l'aiuto insostituibile di collaboratrici domestiche. In sostanza, la legge prende in considerazione, oltre all'assenza di attività commerciali che qualifica le Onlus, il fine prevalentemente assistenziale, che viene raggiunto più facilmente con la presenza di personale retribuito per assolvere compiti di assistenza alla persona.
Il settore del lavoro domestico registra un considerevole numero di persone giuridiche che si avvalgono di colf regolarmente assicurate. L'Inps richiede però a questi enti, la «convivenza tra persone non legate da vincoli di sangue che, sotto il profilo morale ed organizzativo, sostituiscono le famiglie di coloro che vi fanno parte», formando quindi una comunità stabile, permanente e continuativa, «di tetto e di mensa». Altrimenti, la colf è una vera lavoratrice dipendente, con un costo per la Onlus più pesante in termini di contributi assicurativi. La parità previdenziale con le famiglie consente e nello stesso tempo obbliga le Onlus ad applicare tutte le regole civilistiche e previdenziali relative al rapporto di lavoro domestico (come la prossima scadenza di pagamento del 10 gennaio).
L'Inps, «calamità» per le Onlus. In occasione della prima emergenza rifiuti in Campania, quella del 2006, la legge 290 ha definito le competenze della Protezione civile. In caso di calamità naturali, le ordinanze che sospendono il pagamento dei contributi all'Inps devono escludere dal beneficio alcune categorie (enti pubblici, singoli lavoratori ecc.) e riservarlo invece ai «datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle ordinanze». Fra i soggetti esclusi dalle sospensioni dei pagamenti, l'Inps (nella recente circolare 108/2008) ha inserito anche i datori di lavoro domestico, perché la legge fa riferimento alla sede legale ed operativa del datore di lavoro e non anche alla sua residenza, requisito proprio delle famiglie. La precisazione dell'Inps esclude quindi dal beneficio della sospensione le Onlus ed altri enti, quali datori di lavoro privati con una sede legale, come indica invece la legge. Una svista che andrebbe opportunamente corretta, fatti i dovuti scongiuri, per altre calamità. Tanto più che, come sottolinea lo stesso Istituto, la ratio della norma è quella di favorire la ricostruzione del tessuto sociale ed economico danneggiato dall'evento calamitoso.