Magistrati e cittadini: la misura dell'uguaglianza
Un lettore si chiede se a chi amministra la giustizia non siano riconosciute tutele eccessive. La parità davanti alla legge non esclude differenze di responsabilità, purché restino entro un equilibrio di diritti, garanzie e doveri
Caro Avvenire , nell’indagine per corruzione a Pavia, che ha visto coinvolto l’ex procuratore Mario Venditti, mi ha molto sorpreso l’atteggiamento di quest’ultimo quando ha scelto di sottrarsi all’interrogatorio e di opporsi al sequestro dei suoi dispositivi: scelte garantite a tutti gli indagati, ma che fanno nascere qualche perplessità. La Costituzione stabilisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Tuttavia, chi dispone di poteri speciali, che incidono pesantemente sulla vita degli altri, nel momento in cui è sottoposto a indagine, se può avvalersi degli stessi diritti, non si pone, forse, al di sopra degli altri? In altre parole, a maggiori poteri non dovrebbero corrispondere minori diritti, per bilanciare lo status di uguaglianza davanti alla legge?
Enrico Folli
Solarolo (RA)
Solarolo (RA)
Caro Folli, lei solleva un tema delicato che, al di là della risposta più scontata – la legge è uguale per tutti –, meriterebbe un trattato giuridico approfondito. Vediamo però alcuni punti sui quali è opportuna una breve riflessione. In primo luogo, non direi che i magistrati dispongono di “poteri speciali”. La magistratura è un ordine autonomo e indipendente dello Stato, che opera entro le regole stabilite dalla Costituzione e dalle leggi emanate dal potere legislativo. Ha la funzione di garantire l’applicazione del diritto nei casi concreti; per questo le sono attribuite prerogative specifiche, l’esercizio delle quali è sottoposto ai controlli previsti dall’ordinamento, alla trasparenza pubblica e alla verifica dei gradi di giudizio.
I poteri speciali sono proprio ciò che si pone in modo eccezionale al di fuori della normalità costituzionale per fronteggiare situazioni di emergenza. Una situazione che dovrebbe essere limitata nell’estensione e nella durata, perché espone all’arbitrio di chi ne è detentore. Lo preciso per evitare di aggiungere paglia al fuoco polemico contro i magistrati. Certo, possono sbagliare e devono rispondere dei loro errori, ma non per questo vanno genericamente additati come figure ideologizzate, pigre o persino pericolose.
Nel caso specifico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, gli ultimi sviluppi giudiziari sembrano alleggerire l’impianto accusatorio, anche se l’indagine non è chiusa. Per quale motivo un magistrato dovrebbe rinunciare ai propri basilari diritti come cittadino se sottoposto a un’inchiesta, posto che la presunzione d’innocenza vale per tutti? Questo non significa, peraltro, che il pm o il giudice non debbano assumersi le conseguenze dell’uso distorto o sproporzionato di strumenti processuali e cautelari – dall’iscrizione nel registro degli indagati alla custodia in carcere – che possono incidere pesantemente sulla vita delle persone coinvolte.
Ha infine ragione, caro Folli, quando sostiene che una certa asimmetria di diritti e doveri può essere talora giustificata dal ruolo che qualcuno riveste nella società. A questo proposito, un precedente importante viene da due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) in merito alla libertà di espressione sancita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel caso Bielau v. Austria (27 agosto 2024), è stata ritenuta legittima la sanzione inflitta a un medico che aveva pubblicato affermazioni scettiche sull’efficacia dei vaccini, perché i sanitari hanno una responsabilità speciale e il compito professionale di fornire informazioni accurate e oggettive, dato il legame di fiducia con i pazienti. Invece, nel caso Avagyan v. Russia (29 aprile 2025), la proprietaria di un centro estetico, multata con l’accusa di avere diffuso notizie false sull’epidemia di Covid-19, ha visto riconosciute le proprie ragioni, in quanto non si possono punire i cittadini per il mero fatto di esprimere scetticismo verso le autorità o per aver chiesto trasparenza.
Se lette insieme, le due sentenze stabiliscono che i professionisti della salute possono essere sanzionati se diffondono teorie antiscientifiche a causa del loro dovere di informazione affidabile, mentre i comuni cittadini mantengono il diritto di dubitare pubblicamente delle versioni istituzionali senza il rischio di misure penali o amministrative sproporzionate. Non si tratta quindi di perseguire un’uguaglianza forzata o di recuperarla diminuendo i diritti di chi riveste una funzione particolare che ha influenza sugli altri, bensì di cercare un equilibrio che incorpori tutele e garanzie nel modo migliore possibile. Un equilibrio che non sarà mai perfetto e resterà sempre in divenire. Basti pensare al fatto che un medico potrebbe sostenere una teoria eterodossa ma corretta, e dunque avere il diritto di divulgarla; mentre un cittadino molto seguito sui social media potrebbe produrre gravi danni diffondendo idee erronee, e dunque avere almeno il dovere morale di astenersene.
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