Assegni del clero, le operazioni dell'Inps sulle rate del 2017
giovedì 2 febbraio 2017
Apartire dalla rata di pensione in pagamento da questo febbraio l'accredito sul conto alla banca oppure alla posta viene effettuato dall'Inps il primo giorno lavorativo (o bancabile) del mese. Si ritorna quindi alla scadenza mensile dello scorso anno, dato che la regola del pagamento al secondo giorno lavorativo del mese – come è avvenuto per la rata di gennaio – è stata cancellata per il 2017. Ritornerà in vigore nel 2018, salvo ripensamenti.
Non aumentano, inoltre, gli importi degli assegni del Fondo Clero di vecchiaia e di invalidità ai sacerdoti pensionati, a causa di un andamento negativo del costo della vita che ha impedito di effettuare l'annuale adeguamento degli assegni. Lo stop agli adeguamenti è stato confermato dall'Inps nella circolare sul rinnovo annuale delle pensioni (circ. 8/2017). Come anticipato da Avvenire, l'Inps ha finalmente cancellato, nella tabella della stessa circolare relativa alle pensioni del clero, alcuni dati non corretti, esposti nella tabella da diversi anni, e con informazioni erronee sui diritti degli assicurati al Fondo Clero.
Recuperi. Lo stop agli aumenti è purtroppo accompagnato dal recupero dell'adeguamento annuale delle pensioni effettuato nel 2015, ma in realtà non spettante essendo il costo della vita sceso a -0,1%. Il recupero viene ora effettuato in 4 rate (aprile, maggio, giugno, luglio), col minimo di 1 euro per ciascuna rata. Gli importi inferiori a 1 euro vengono recuperati in unica soluzione. Altri eventuali conguagli a debito del sacerdote superiori a 100 euro vengono rateizzati fino a novembre.
Sostentamento 2017. Il modesto importo della remunerazione mensile consente ai sacerdoti, gestiti dall'Istituto centrale per il sostentamento e in possesso dei requisiti di legge, di rientrare fra gli aventi diritto al bonus di 80 euro. L'attribuzione mensile, a cura dello stesso Istituto, avverrà per tutto il 2017. Sono esclusi dal bonus i sacerdoti inseriti nel sistema di previdenza integrativa.
730/2017. I sacerdoti italiani e stranieri al servizio di una diocesi italiana che sono titolari di altri redditi, oltre quelli ricevuti nel sistema del sostenta-mento del clero – remunerazioni da enti ecclesiastici, integrazioni, assegni di previdenza ecc. – e che sono quindi tenuti alla dichiarazione dei redditi con il modello 730/2017, possono chiedere l'assistenza fiscale dello stesso Istituto centrale nella sua qualità di sostituto d'imposta. La richiesta, per chi la presenta per la prima volta, deve essere effettuata su apposito modulo entro il prossimo 15 febbraio. L'utilizzo del 730 ordinario, al posto del modello precompilato, è facoltativo.
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