Nel caso Regeni la ragion di Stato fa i conti con il diritto internazionale
Quando si parla di tortura e quando è in gioco la vita umana, il rispetto degli obblighi sanciti dalle istituzioni sovranazionali viene prima di qualsiasi interesse strategico del Paese

Luci e ombre: forse mai come nella sentenza della Corte d’assise di Roma sul caso di Giulio Regeni questa metafora appare così calzante. La luce è che un processo che sembrava destinato a non cominciare è arrivato a una decisione giudiziaria: tre funzionari egiziani sono stati condannati a dieci anni di reclusione per sequestro di persona aggravato dalla tortura ai danni di Regeni. È bene ricordare ciò che è stato necessario superare perché una Corte italiana potesse arrivare a giudicare. Gli imputati non sono mai comparsi in aula: per lungo tempo non è stato possibile notificare loro gli atti del procedimento, specie in ragione del fatto che le autorità egiziane non hanno fornito i loro recapiti formali. La Corte costituzionale ha poi risolto questo nodo, senza cancellare il diritto di difesa, parlando, per la situazione determinatasi nel caso Regeni, di una «fattuale immunità extra ordinem»: il rifiuto delle autorità egiziane di comunicare i recapiti avrebbe infatti potuto trasformare una garanzia processuale in una barriera permanente all’accertamento giudiziario.
Veniamo alle ombre. Era prevedibile che lo sviluppo del processo senza la spontanea collaborazione delle autorità egiziane, e un effettivo potere investigativo italiano a tutto campo in territorio egiziano, potesse non chiarire il completo quadro di responsabilità, come è appunto accaduto per le causalità dirette sull’omicidio del povero Giulio. Come altrettanto occorre essere realistici prevedere che saranno molti gli ostacoli perché l’Egitto accetti di estradare i colpevoli o di sottoporli ad esecuzione della pena in patria. Il suo è comunque un inadempimento conclamato rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. L’Egitto vi ha aderito il 25 giugno 1986 ed è quindi vincolato agli obblighi da essa previsti, tra cui il principio dell’aut dedere aut judicare, cioè l’obbligo di estradare oppure perseguire gli autori. Non può essere dunque abbondonata, come invece taluno anche in sedi istituzionali autorevoli vorrebbe, una questione centrale: quella della “responsabilità internazionale” dell’Egitto.
Tra l’altro l’articolo 9 della Convenzione stabilisce che gli Stati parte devono prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria possibile nei procedimenti relativi ai reati di tortura, compresa la comunicazione degli elementi di prova disponibili e necessari al procedimento. Gli articoli sulla responsabilità degli Stati elaborati dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite stabiliscono all’articolo 4 che la condotta di un organo dello Stato costituisce condotta dello Stato ai fini della responsabilità internazionale. L’articolo 7 precisa che tale attribuzione opera anche quando l’organo eccede la propria competenza o contravviene alle istruzioni ricevute. È una distinzione decisiva: punire un funzionario davanti a un giudice penale e accertare la responsabilità internazionale dello Stato - davanti alle Nazioni Unite e alla Corte internazionale di giustizia - sono due operazioni giuridiche diverse, che vanno compiute parallelamente. Questo è il punto decisivo su cui leader responsabili devono ora assumere decisioni conseguenti. È perciò su questo terreno che occorre guardare alle ragioni che, nel corso di questi anni, sono state indicate da analisti e osservatori per spiegare la prudenza italiana nei rapporti con il Cairo: la necessità di preservare relazioni strategiche con l’Egitto, per la tutela degli interessi economici ed energetici italiani.
Le ombre più serie allora calano proprio su questa prospettiva. Non può esistere una ragione di Stato capace di rendere meno vincolanti gli obblighi internazionali quando sono in gioco la tortura, la libertà personale e la vita di un essere umano. Il dramma morale, dunque, è contrapporre gli interessi dell’Italia alla ricerca della verità per Giulio Regeni. Occorre chiedersi se sia invece nell’interesse di uno Stato costruire la propria credibilità, sul piano interno e internazionale, soprattutto sulla capacità di difendere i propri cittadini e, insieme, sul rispetto coerente dei principi universali che si chiede agli altri Stati di osservare. La sentenza, i giudici hanno aperto una strada, ma non l’hanno potuta percorrere fino in fondo. Ora sta ai leader politici, alla diplomazia che ancora possono esprimere, promuovere ancora ciò che non è stato possibile accertare, e soprattutto porre la questione più ampia degli obblighi e della responsabilità dello Stato. Per questo la speranza per il diritto internazionale non deve recedere. Deve ripartire proprio da qui: dalla convinzione che nessun interesse strategico, per quanto importante, può rendere negoziabile la dignità della persona. E che la vera forza di uno Stato non consiste soltanto nella capacità di difendere i propri interessi economici, ma anche nella capacità di non abbandonare il diritto quando difenderlo diventa difficile. Per questo l’Italia dovrebbe ancora riflettere che proprio per vicende come il “caso Regeni” la sua ancora di salvezza, anche per il rispetto della sua “sovranità”, è ancora rappresentata dal diritto internazionale e dalle Istituzioni che meglio possono attuarlo: le Nazioni Unite e la Corte penale internazionale.
Membro dell’International Law Association
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