
La definizione dei confini del suicidio medicalmente assistito è tornata recentemente dinanzi alla Corte costituzionale. Il Tribunale di Bologna ha infatti sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice penale, con riferimento a uno dei quattro requisiti in presenza dei quali, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019, la condotta di aiuto al suicidio non può essere ritenuta punibile: ovverosia la necessità che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Si tratta di una questione già oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. Nella prima la Corte ha precisato la natura dei trattamenti di sostegno vitale, definendoli trattamenti necessari per lo svolgimento di funzioni vitali, la cui omissione o interruzione determina la morte del paziente in un breve lasso di tempo. In entrambe le decisioni, poi, il giudice delle leggi ha affermato che il requisito della sottoposizione, attuale o necessaria, a trattamenti di sostegno vitale per invocare la non punibilità dell’assistenza al suicidio, non costituisce una limitazione irragionevole, lesiva del principio di uguaglianza in relazione a coloro che, parimenti affetti da patologie irreversibili, non necessitano tuttavia di tali trattamenti. Esso risponde, piuttosto, all’esigenza di «creare una cintura di protezione», volta a scongiurare il rischio che coloro che maturano la decisione di compiere un atto estremo e irreversibile, quale la rinuncia alla vita, siano esposti a indebite interferenze esterne.
Nelle occasioni sinora sottoposte al suo esame, la Corte costituzionale è parsa particolarmente attenta a ribadire l’esigenza di un bilanciamento costituzionalmente necessario tra – da un lato – il principio di autodeterminazione (sul quale si fonda la richiesta di ampliare le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito) e – dall’altro – il dovere di tutela della vita umana, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione: di ogni vita umana, quale che sia la sua condizione. Del resto, la stessa Corte ha mostrato sensibilità verso il riconoscimento di un dato difficilmente eludibile: il pluralismo etico che attraversa e definisce le diverse concezioni della libertà, della vita e della dignità.
È questa la prospettiva che si è riflessa nell’apertura della Corte costituzionale a intervenienti terzi rispetto alle parti iniziali, sia ad adiuvandum sia ad opponendum, sulla richiesta di ampliare le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito. Da un lato, tre persone affette da patologie irreversibili, escluse dall’area della non punibilità in assenza del requisito del trattamento di sostegno vitale, hanno chiesto che tale limite venga rimosso; dall’altro, otto persone che si trovano in condizioni analogamente gravi, ma che non necessitano di trattamenti di sostegno vitale, hanno chiesto invece che esso venga mantenuto.
In riferimento a questi ultimi, come già avvenuto in due precedenti giudizi sul fine vita, la Corte ha ascoltato attraverso i loro legali (gli avvocati Mario Esposito e Carmelo Domenico Leotta) la voce di persone che, pur convivendo quotidianamente con la malattia, la sofferenza e la fragilità, ritengono che il requisito del trattamento di sostegno vitale rappresenti una forma di tutela della propria condizione. Sono uomini e donne che chiedono all’ordinamento di continuare a considerare le loro vite come meritevoli di protezione, non lasciandoli soli di fronte alla vertigine della disponibilità della loro vita.
Può sembrare una questione meramente processuale ma l’ammissione di questi intervenienti ha introdotto nel giudizio una prospettiva finora rimasta ai margini del dibattito pubblico. Le Corti, nazionali e sovranazionali, sono generalmente chiamate ad ascoltare la voce di chi chiede l’espansione di una libertà o il riconoscimento di un nuovo diritto. Questa volta, invece, sono state ascoltate anche le voci e le storie di persone gravemente malate che chiedono il mantenimento di un limite giuridico, perché vedono in esso non una compressione della propria autonomia ma una garanzia della propria dignità e una protezione rispetto alla vulnerabilità che accompagna la loro condizione.
L’udienza del 23 giugno ha ospitato visioni contrapposte sulla regolamentazione del fine vita, offrendo una rappresentazione più autentica della pluralità di esperienze, sensibilità e concezioni della dignità che attraversano questo tema. Una pluralità irriducibile, radicata nella complessità della condizione umana, alla quale il diritto costituzionale non può sottrarsi quando è chiamato a confrontarsi con le questioni ultime dell’esistenza.
Antonia Baraggia è professore ordinario di Diritto Pubblico comparato all’Università degli Studi di Milano
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