Le leggi contro l'antisemitismo e la lezione di Norimberga

Talvolta le norme, invece di combattere l’odio, rischiano di irrigidire i conflitti minando la libertà e la convivenza, favorendo le contrapposizioni. Quello che si volle evitare nel processo contro i nazisti
January 16, 2026
Le leggi contro l'antisemitismo e la lezione di Norimberga
Il primo giorno del processo di Norimberga contro i crimini di guerra/ ANSA
Hersch Lauterpacht, grande giurista ebreo, contribuì a evitare che nello Statuto del Tribunale di Norimberga venisse inserita la figura del genocidio, pur avendo assistito all’eliminazione di tutti i membri della sua famiglia d’origine, nel corso dell’occupazione nazista di Leopoli, nelle cui vicinanze era nato. Membro dello staff dell’accusa britannica a Norimberga, nel 1946, poi professore di Diritto internazionale a Cambridge e giudice della Corte internazionale di giustizia, Lauterpacht riteneva che, in caso contrario, si sarebbe rischiato di accentuare la contrapposizione tra gruppi, soggiacente alla Shoah, alimentandola, e senza ottenere risultati significativi, sul piano delle responsabilità individuali per i crimini commessi in quel contesto. Com’è noto, una grande convenzione multilaterale venne stipulata, solo due anni dopo, in materia di genocidio. Raphael Lemkin, insomma, perso un… round, vinse la battaglia, e da un simile esito sono poi largamente dipesi i comportamenti degli Stati (con l’ampia adozione di normative interne in materia), nonché la prassi internazionale successiva (si pensi all’inserimento del crimine di genocidio nello Statuto della Corte penale internazionale), e soprattutto, l’ampia giurisprudenza dei tribunali internazionali pronunciatisi al riguardo. Non è su questo, però, che intendo qui soffermarmi, né sulla probabile qualificabilità come genocidio del complesso dei gravissimi crimini israeliani a Gaza e negli altri territori palestinesi occupati. Vorrei invece sottolineare che considerazioni di politica del diritto, analoghe a quelle di Lauterpacht, sembrano del tutto estranee ai quattro disegni di legge per il contrasto all’antisemitismo, sinora presentati in Italia. Benché il contesto storico odierno sia, fortunatamente, ben diverso, da quello, catastrofico per gli ebrei, sperimentato da Lauterpacht, malgrado la durata, perlomeno sessantennale, della feroce contrapposizione fra palestinesi e israeliani, e nonostante i tremendi crimini, di cui la violazione continuata dell’autodeterminazione palestinese è costellata, l’idea che l’adozione di normative specifiche in tema di antisemitismo possa accentuare un simile stato di cose, non pare aver sfiorato i proponenti dei progetti in questione. Lo stesso, feroce attacco terroristico di Sidney alla comunità ebraica locale, ad opera, pare, di elementi delle Jihad islamica, invece di stimolare qualche riflessione in proposito, è servito a corroborare l’opzione regolativa.
Ciò è tanto più vero, se si considera l’argomento di fondo, generalmente addotto a sostegno dei suddetti progetti, da ultimo per quello di Del Rio. L’esigenza di una normativa specifica deriverebbe, è stato detto, non solo dall’estensione del fenomeno, ma anche dalle sue particolarità, visto che l’antisemitismo costituisce una costante storica, caratterizzata dal ricorso periodico a svariati stereotipi (essenzialmente di tipo “cospirazionista”), utilizzati per fare degli ebrei un capro espiatorio per eccellenza. È fin troppo facile osservare, però, che sia la tendenza a costruire stereotipi su certi gruppi etnico-religiosi, che quella a farne, su tali basi, capri espiatori, rispetto a eventi storici tragici, è una costante che riguarda una molteplicità di situazioni discriminatore, anche recenti. Basti solo pensare alla possente ventata di razzismo, puntualmente segnalata dall’Agenzia europea dei diritti fondamentali, nel post 7 ottobre, a carico dei musulmani, nel loro complesso. Anche in questo caso, esattamente come si verificò a seguito dell’11 settembre, e come tende a verificarsi per gli ebrei, rispetto ai crimini israeliani a Gaza… la parte è stata ampiamente presa per il tutto. E anche qui, in Europa, ciò è avvenuto sulla base di pregiudizi diversi fra di loro, in parte vecchi (ad es., un preteso, insopprimibile tasso di violenza e arretratezza, insito in tutta la tradizione religiosa islamica), in parte nuovi (ad es., l’esistenza di un progetto generale di sottomissione dell’intero occidente, da parte “islamica”).
Ma andiamo oltre e pensiamo, per un attimo, agli effetti di due possibili “way out”, rispetto a una situazione del genere: per un verso, l’adozione di una normativa specifica, solo in tema di antisemitismo; per altro verso – come sembrerebbe, in apparenza, più giusto – l’adozione di tante specifiche normative, in ragione degli specifici pregiudizi, volta a volta caratterizzanti le diverse forme di discriminazione. Non vi è dubbio, nel primo caso, com’è stato già ampiamente posto in luce, che ciò si tradurrebbe in una discriminazione positiva, in favore del gruppo etnico-religioso protetto, col risultato di aggravare la diffidenza nei suoi confronti, e alimentare antiche tradizioni oppositive, da parte di gruppi analoghi, di ispirazione diversa. Effetti negativi si avrebbero, tuttavia, anche nella seconda ipotesi, giacché la scelta di adottare normative antidiscriminatorie dal marchio “identitario”, lungi dal contribuire ad attenuare le relative contrapposizioni, si muoverebbe, anch’essa, nella medesima logica, col rischio, oggettivo, di corroborarle. D’altra parte, ritornando a Lauterpacht: se è innegabile che il genocidio è divenuto un autonomo crimine internazionale (ed è un bene, se si pensa a quanto sia servito, in Bosnia e Ruanda), rimane, però, che il fenomeno della discriminazione razziale è oggetto di norme internazionali di portata generale, non destinate, cioè, a ipotesi specifiche. Eppoi non dobbiamo dimenticare che la definizione di antisemitismo elaborata dall’IHRA (pericolosamente vaga) non è dotata di effetti vincolanti nei confronti degli Stati dell’organizzazione; non lo è divenuta a seguito della sua incorporazione in una risoluzione del Parlamento europeo del 2017 (neanch’essa dotata di effetti vincolanti); e, soprattutto, non è stata condivisa da neppure un quarto degli Stati che compongono la comunità internazionale. Si tratta di circostanze su cui si sarebbe dovuto riflettere, prima di correre all’uso di rimedi normativi, soprattutto in un momento in cui serve tutt’altro che un incremento della contrapposizione fra gruppi.
A proposito di una simile corsa, sono, del resto, condivisibili le considerazioni di uno storico come Marcello Flores, dal quale pure dissento riguardo a parecchi aspetti della vicenda di Gaza. Per combattere pregiudizi e, tanto più, giudizi affrettati, o erronei, di qualunque tipo, occorre la storia, non lo strumento “giuridico”, penalistico (Gasparri), o meno, esso sia. Figuriamoci in un contesto come quello universitario, nel quale il progetto Del Rio intende innestare un’ennesima figura di “verifica e monitoraggio” dei comportamenti degli attori del sistema, rispetto alle strategie contro l’antisemitismo (art. 4). Un’idea anch’essa idonea, in concreto, a stimolare un clima di sospetto e di conformismo opportunistico, gravante sulla libertà di ricerca e di insegnamento, non certo utile al superamento di pregiudizi, o giudizi, erronei.

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