Guerra in Iran e reazioni europee: il diritto non "salta"

Le dichiarazioni caute di diversi governi europei sulla crisi mediorientale rischiano di indebolire il divieto consuetudinario dell’uso della forza. La sua tenuta dipende anche dalla capacità degli Stati di reagire alle violazioni
March 13, 2026
Guerra in Iran e reazioni europee: il diritto non "salta"
Una riunione del Consiglio europeo /Foto Siciliani
In ambito europeo, l’intervento armato israelo–americano in Iran ha suscitato reazioni blande. Non senza ambiguità, il Presidente francese ha affermato, il 3 marzo, che tale intervento sarebbe «al di fuori del diritto internazionale», e alla sua dichiarazione altre ne sono seguite, di analogo tenore. Mi riferisco, in primo luogo, al cancelliere tedesco Merz, a giudizio del quale insistere sugli aspetti giuridici della guerra in corso sarebbe inutile, e alla Presidente del Consiglio italiana. Quest’ultima, senza smentire il Ministro della difesa Crosetto (che proprio le parole di Macron aveva testualmente ripreso), ha detto che bisognerebbe «fare i conti con un quadro nel quale sono oggettivamente saltate le regole del diritto internazionale», precisando poi di non essere né a favore, né contro, l’intervento in Iran, e allineandosi, così, alla posizione della larga maggioranza dei silenti Stati europei.
Ora, sulla contrarietà della condotta israelo–americana rispetto al diritto internazionale si sono già unanimemente espressi qualificati giuristi e società scientifiche (inclusa l’American Society of International Law). Non mi pare dunque utile tornare sugli argomenti utilizzati in proposito. È chiaro, infatti, che la forza armata non può essere usata a fini di difesa “preventiva”, non essendoci prova alcuna né di un piano di attacco militare né della fabbricazione di ordigni nucleari da parte iraniana. Così com’è chiaro che violazioni, pur gravissime, dei diritti umani, assai verosimilmente compiute dal governo iraniano, ai danni di parte della propria popolazione, non consentono azioni militari nei suoi confronti, in assenza del placet del Consiglio di Sicurezza. D’altra parte, il disinteresse americano all’instaurazione di un governo democratico in quel Paese è stato apertamente manifestato da Trump in un’intervista alla Cnn. Né una simile prospettiva sembra caldeggiata da Israele, che, come posto in risalto anche dalla stampa internazionale, mira essenzialmente a disarticolare il regime iraniano, pure a prezzo di un persistente e sanguinoso caos interno.
Su due altri aspetti, in parte trascurati nel dibattito, vorrei però attirare l’attenzione. Il primo riguarda l’affermazione secondo la quale il diritto internazionale sarebbe “saltato” per il caos prodottosi, a partire dall’aggressione russa all’Ucraina. La diffusa reazione ad essa, il richiamo al rispetto del diritto internazionale e le pesanti sanzioni europee e americane dimostrano, invece, l’esatto contrario. In quel caso, insomma, la vigenza del divieto consuetudinario, inderogabile, dell’uso della forza è stata significativamente riaffermata malgrado la paralisi del Consiglio di Sicurezza, proprio per effetto di dette reazioni, nonché degli interventi della Corte internazionale di giustizia e dell’Assemblea Generale dell’Onu. Come accade per qualsiasi norma consuetudinaria, non sono infatti le violazioni a decretare l’evanescenza del divieto, sul piano giuridico, ma la consistente mancanza di reazioni contrarie. Ciò che è avvenuto per la guerra in corso, al pari di quanto già verificatosi, nel giugno 2025, sempre in relazione all’Iran, e il 3 gennaio scorso, per l’illecito intervento statunitense in Venezuela.
Proprio tale osservazione conduce al secondo aspetto, concernente la responsabilità degli Stati riguardo alla vigenza di principi fondamentali del diritto internazionale. Una simile responsabilità, va detto forte e chiaro, è collettiva, non ricadendo solo sulle spalle degli autori delle loro violazioni. Sostenere, in modo ambiguo, che le operazioni israelo–americane sarebbero “fuori dal diritto internazionale” (Macron), o affermare che il diritto internazionale non sarebbe utile, nei rapporti con Stati come l’Iran (Merz) contribuisce, insomma, volenti o nolenti, a far “saltare” detti principi, data la loro natura consuetudinaria.
In merito al divieto dell’uso della forza, spetta allora al giurista ricordare che esso, seppur spesso violato, è significativamente servito a evitare che quest’ultima venisse direttamente scatenata fra i due blocchi, nel corso della guerra fredda. Sempre a lui corre l’obbligo, tecnico ed etico, di porre in risalto che il diritto internazionale generale vive, per definizione, se riesce a costituire un minimo comune denominatore di tutte le sue componenti, non certo della sola componente occidentale. Né il giurista potrebbe seriamente condividere quel che sembra implicito nelle posizioni di Macron e Merz: e cioè, che la specificità della situazione iraniana – difesa da presunto attacco nucleare – consentirebbe di ritenere l’intervento non vietato dalla norma generale dell’uso della forza, in mancanza di una norma specificamente riguardante simili situazioni. Come se altre situazioni, ad esempio quella russo-ucraina, non fossero dotate di specificità; e come se queste fossero in grado di bloccare l’operatività di una norma generale, che, fra l’altro, proprio perché tale, è applicabile a casi analoghi, finanche in presenza di eventuali lacune.

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