Mai un'omelia tenuta da un laico. La lettera integrale del Vaticano ai vescovi tedeschi

Il testo della missiva inviata dal cardinale Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, al vescovo di Hildesheim Heiner Wilmer, presidente della conferenza episcopale teutonica
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June 23, 2026
Mai un'omelia tenuta da un laico. La lettera integrale del Vaticano ai vescovi tedeschi
Pulpito della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea a Homburg-Erbach, nel Saarland/ WEB
Non è possibile per un laico pronunciare un'omelia durante una celebrazione eucaristica, come stabilisce il canone 767 § 1 del Codice di diritto canonico. Una norma che corrisponde al costante insegnamento del Magistero in materia e per la quale non è possibile concedere un indulto, poiché non si tratta di una semplice disposizione disciplinare, ma di una prescrizione «strettamente connessa con la natura teologica e liturgica dell'omelia». Essa, infatti, è «inseparabilmente collegata alla proclamazione del Vangelo e alla presidenza della celebrazione e costituisce uno specifico esercizio del munus docendi affidato al ministro ordinato».
Questo è il nucleo della lettera che il prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il cardinale Arthur Roche, ha inviato al presidente della Conferenza episcopale tedesca, il vescovo di Hildesheim Heiner Wilmer, respingendo una richiesta che quest'ultimo aveva avanzato il 30 marzo scorso. Nei giorni successivi all'Assemblea plenaria della Conferenza episcopale tedesca, riunitasi a Würzburg dal 23 al 26 febbraio, Wilmer era stato incaricato di chiedere alla Santa Sede un indulto che consentisse, in casi eccezionali, a fedeli laici qualificati di tenere una predicazione dopo il Vangelo durante la celebrazione eucaristica, una proposta maturata nel contesto del Cammino sinodale della Chiesa in Germania.
Di seguito la lettera integrale di Roche nella nostra traduzione (originale in tedesco).
 
A Sua Eccellenza
Mons. Dr. Heiner Wilmer SCJ
Vescovo di Hildesheim
Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca
GERMANIA
 
Città del Vaticano, 17 giugno 2026
Eccellenza,
ho ricevuto la lettera del 30 marzo 2026 con la quale Vostra Eccellenza, a nome della Conferenza Episcopale Tedesca, ha sottoposto all'esame di questo Dicastero una richiesta di concessione di un indulto che consentirebbe, in casi eccezionali, un intervento omiletico di un fedele laico dopo la proclamazione del Vangelo nel corso della celebrazione eucaristica.
Desidero anzitutto esprimere la mia sincera gratitudine per la preoccupazione pastorale che sta alla base di tale richiesta e per il desiderio di assicurare un'adeguata cura spirituale alle comunità affidate alla vostra responsabilità.
L'indulto richiesto riguarda la disposizione del can. 767 § 1 del Codice di Diritto Canonico, secondo cui l'omelia, quale parte integrante della liturgia, è riservata a un sacerdote o a un diacono. Questa norma è stata ripetutamente confermata dal Magistero, in particolare nell'Istruzione Redemptionis Sacramentum (nn. 64-66), che esclude espressamente la possibilità che fedeli laici tengano l'omelia durante la celebrazione della Messa, anche sotto una diversa denominazione.
Questa norma non possiede soltanto un carattere disciplinare, ma riflette una realtà strettamente connessa con la natura teologica e liturgica dell'omelia. Come atto proprio della Liturgia della Parola, essa è inseparabilmente collegata alla proclamazione del Vangelo e alla presidenza della celebrazione e costituisce uno specifico esercizio del munus docendi affidato al ministro ordinato.
Questa responsabilità del ministro ordinato è radicata nella natura stessa della sacra liturgia, che non è semplicemente un'occasione di istruzione, ma il luogo privilegiato nel quale i fedeli vengono introdotti nel mistero della redenzione. Come ha recentemente affermato Papa Leone XIV durante l'Udienza Generale del 20 maggio 2026:
«La liturgia sostiene i fedeli, immergendoli continuamente nella Pasqua del Signore; così essi vengono rinvigoriti, incoraggiati e rinnovati nella loro vita di fede e nella loro missione mediante l'annuncio della Parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune».
Poiché la riserva dell'omelia al ministro ordinato appartiene alla stessa struttura sacramentale e liturgica della celebrazione eucaristica, dalla norma stabilita nel can. 767 § 1 non può essere concessa alcuna dispensa mediante indulto, neppure in presenza di gravi motivazioni pastorali.
L'annuncio della Parola di Dio all'interno dell'assemblea liturgica è inseparabilmente connesso con una missione ricevuta nella Chiesa (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 875). Questa missione ecclesiale trova espressione sacramentale mediante il sacramento dell'Ordine. Il can. 1009 § 3, modificato da Papa Benedetto XVI nel Motu Proprio Omnium in mentem, stabilisce:
«Coloro che hanno ricevuto l'episcopato o il presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo; i diaconi, invece, ricevono la forza di servire il Popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità».
Questa distinzione non fonda alcuna disuguaglianza tra i battezzati, ma riflette la varietà dei doni e dei ministeri all'interno dell'unico Corpo di Cristo (cfr. 1 Cor 12,18-19).
Parola e sacramento sono inseparabilmente uniti nella celebrazione eucaristica. Di conseguenza, l'annuncio della Parola nel contesto dell'azione liturgica, e soprattutto l'omelia, compete al ministro ordinato in forza del sacramento dell'Ordine e non può essere delegato. Per questo motivo l'Ordinamento Generale del Messale Romano afferma chiaramente:
«Di norma il sacerdote celebrante deve tenere personalmente l'omelia, oppure affidarla a un sacerdote concelebrante, talvolta eventualmente anche a un diacono, mai però a un laico» (OGMR, n. 66).
Di conseguenza, criteri quali una migliore preparazione teologica o particolari capacità comunicative da parte dei fedeli laici, per quanto preziosi possano essere in sé, non possono giustificare l'affidamento a essi dell'omelia, fermo restando quanto previsto dal can. 766. Non si tratta infatti semplicemente di una questione di competenza teologica. Per il sacerdote, la preparazione e la proclamazione dell'omelia costituiscono una parte integrante del suo ministero sacerdotale e della sua spiritualità e non possono essere separate da essi.
In questo contesto è significativo che papa Francesco, in Desiderio desideravi n. 36, descriva proprio il ministero dei pastori ordinati «domenica dopo domenica» come il compito di introdurre i fedeli nel mistero celebrato nella liturgia:
«I ministri ordinati compiono un'azione pastorale di primaria importanza quando prendono per mano i fedeli battezzati per condurli nell'esperienza sempre rinnovata del mistero pasquale».
Al tempo stesso è importante riconoscere le reali difficoltà che spesso incidono sulla qualità della predicazione omiletica. Esse dovrebbero stimolare un rinnovato impegno nella formazione iniziale e permanente, affinché l'omelia possa dispiegare pienamente il suo «carattere quasi sacramentale» (cfr. Evangelii gaudium, n. 142).
Alla luce di queste considerazioni, la distinzione proposta tra una «omelia», riservata al ministro ordinato, e una eventuale «predica» affidata a un fedele laico non appare ammissibile, poiché il luogo proposto — immediatamente dopo il Vangelo — e la funzione esercitata coincidono sostanzialmente con quelli propri dell'omelia stessa.
A prescindere da ciò, non si riesce a ravvisare nella situazione attuale uno stato di necessità o una vera emergenza pastorale tale da giustificare una deroga a una norma così strettamente connessa alla natura dell'atto liturgico.
Infatti, dove è presente un sacerdote per celebrare l'Eucaristia, egli è presente anche per esercitare il ministero dell'omelia che gli compete in forza della sua ordinazione. Situazioni nelle quali il celebrante sia impedito, per esempio a causa di una temporanea limitazione fisica, costituiscono soltanto circostanze occasionali e limitate nel tempo, che non possono essere considerate fondamento di una necessità pastorale permanente.
Viceversa, dove non è disponibile un sacerdote, non si celebra l'Eucaristia; si provvede invece, secondo le norme della Chiesa, mediante celebrazioni della Parola, all'interno delle quali adeguate forme di annuncio o di spiegazione della Sacra Scrittura possono essere affidate a fedeli laici, senza che per questo sia necessario alcun particolare indulto.
Occorre inoltre osservare che l'ordinamento vigente già prevede forme di predicazione affidate ai fedeli laici al di fuori dell'omelia e della celebrazione eucaristica (cfr. can. 766 CIC), forme che possono essere promosse secondo le necessità delle Chiese particolari.
In questo contesto può essere utile ricordare che il Codice di Diritto Canonico non contiene un elenco esaustivo di tali forme di predicazione, ma che sia la sua struttura sia la prassi ecclesiale prevedono chiaramente un ampio ventaglio di possibilità già fecondamente presenti nella vita della Chiesa.
Tra queste si possono annoverare, per esempio:
  • la catechesi (cfr. can. 774 §1);
  • l'insegnamento della religione;
  • conferenze spirituali o convegni teologici;
  • giornate di ritiro ed esercizi spirituali;
  • testimonianze;
  • varie iniziative pastorali e formative.
Allo stesso modo, forme di annuncio quali riflessioni, esortazioni o istruzioni catechetiche, quando vengono proposte nell'ambito di celebrazioni costituite esclusivamente dalla Liturgia della Parola (ad esempio celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, celebrazioni della Parola, liturgie penitenziali o incontri analoghi), non costituiscono un'eccezione alla disciplina che regola l'omelia, ma rappresentano piuttosto un'applicazione delle più ampie disposizioni canoniche riguardanti la predicazione.
In tale ambito il vescovo diocesano può, ai sensi del can. 772 §1, stabilire circostanze appropriate per queste forme di predicazione. Egli tuttavia non può dispensare dalla norma che riserva l'omelia ai ministri ordinati (cfr. can. 767 §1; Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, 26 maggio 1987, AAS 79 [1987], 1249). I fedeli laici non possono predicare durante la celebrazione eucaristica nel luogo previsto per l'omelia.
I fedeli laici possono offrire un contributo prezioso alla vita della Chiesa e all'annuncio del Vangelo in molteplici modi, tra cui la collaborazione nella preparazione delle omelie e in altre forme di catechesi ed evangelizzazione. Una tale collaborazione, quando è opportunamente promossa, arricchisce gli stessi ministri ordinati e, al tempo stesso, rispetta i diversi ruoli propri di ciascuno stato di vita.
Le considerazioni sopra esposte confermano che la riserva dell'omelia al ministro ordinato nell'ambito della celebrazione eucaristica deriva dal carattere sacramentale e liturgico dell'atto stesso, nonché dalla particolare responsabilità che, mediante il sacramento dell'Ordine, viene affidata per l'annuncio della Parola nella sacra liturgia.
Per questo motivo non può essere concessa alcuna dispensa mediante indulto dalla norma stabilita nel can. 767 §1.
Con sentimenti di profonda stima, mi confermo Suo devotissimo nel Signore.
Arthur Cardinale Roche
Prefetto

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