Prima la cura del carcere: c'è (finalmente) una legge per i detenuti con dipendenze. Come funziona
Via libera definitivo della Camera al provvedimento che concede a chi deve scontare una condanna non superiore a 8 anni la detenzione nelle comunità di recupero accreditate. L'entusiasmo del Terzo settore: «Un passo di civiltà». Il nodo dei numeri: quante persone usciranno?

La tossicodipendenza – il principio si è ripetuto per anni, anche sulle pagine di Avvenire – non cancella affatto la responsabilità penale, ma non può essere ridotta neppure a una colpa da espiare dietro le sbarre. Ed è da questo principio, che riconosce nella cura uno strumento di giustizia oltre che di recupero sociale, che prende le mosse la riforma approvata definitivamente ieri dalla Camera, destinata a cambiare (sulla carta almeno) l’esecuzione della pena per migliaia di detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti nel nostro Paese. Un provvedimento atteso da anni dal mondo delle comunità terapeutiche e del Terzo settore, che non mette dunque in discussione la certezza della pena, ma riconosce che quando il reato nasce dalla dipendenza la risposta dello Stato può e deve affiancare alla sanzione un percorso di recupero della persona.
Procediamo con ordine. Cosa c’è nel ddl sulla detenzione domiciliare terapeutica, che era già stato approvato dal Senato e che quindi è diventato effettivamente legge? La riforma amplia le possibilità di accesso ai programmi di recupero per le persone condannate per reati connessi alla tossicodipendenza o all’alcoldipendenza, consentendo loro di scontare la pena in strutture accreditate anziché in carcere. Tra le principali novità c’è l’innalzamento da 6 a 8 anni del limite di pena entro il quale è possibile accedere alla misura alternativa – con limiti per alcuni reati ostativi, cioè particolarmente gravi, tra cui quelli di stampo mafioso – e l’introduzione di un sistema più flessibile, che lega l’esecuzione della pena al progetto terapeutico predisposto dai Servizi per le dipendenze (Serd) insieme all’Ufficio di esecuzione penale esterna. Se il percorso viene portato a termine con successo, il detenuto può accedere all’affidamento in prova; se invece il programma si interrompe per cause non imputabili alla persona, la legge prevede una seconda possibilità, limitando la revoca ai casi di violazioni gravi. Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio si tratta di una norma «epocale», destinata a consentire la detenzione alternativa ad almeno 10mila persone che hanno commesso reati legati alla propria dipendenza. Una previsione decisamente ottimistica, considerando i (pochi, per ora) finanziamenti legati alla legge e destinati alle stesse comunità per ampliare i posti effettivi da destinare ai nuovi ospiti.
Queste ultime, tuttavia, salutano con soddisfazione enorme la riforma, di cui rivendicano anche buona parte della gestazione: «Ci siamo confrontati a lungo con il governo, anche in sede di Conferenza nazionale, e le nostre richieste sono state ascoltate – spiega Luciano Squillaci, presidente della Federazione italiana delle comunità terapeutiche (Fict), che riunisce oltre 600 servizi in tutta Italia –. Lo abbiamo sempre ribadito: per noi ogni giorno in più di carcere per una persona tossicodipendente è un giorno perduto». Il testo definitivo contiene anche alcune modifiche sostanziali richieste dalla prima linea di chi ogni giorno si confronta con la concretezza dell’emergenza droghe e alcol: la più importante riguarda l’introduzione dei servizi semiresidenziali, che si affiancano alle comunità residenziali. Il detenuto potrà seguire il programma terapeutico durante il giorno, rientrando poi nella propria abitazione, in una struttura di housing sociale o, nei casi previsti, anche nell’istituto di pena. «Questa, sì, è una svolta epocale – osserva Squillaci – perché finalmente si riconosce che i percorsi terapeutici sono individualizzati e devono essere costruiti sui bisogni delle persone, ampliando in modo significativo le possibilità di accesso». Altro punto qualificante è che potranno essere coinvolte esclusivamente strutture accreditate dal Servizio sanitario nazionale: «Le comunità terapeutiche non sono e non devono diventare un’alternativa al carcere in quanto tale. Le persone vengono da noi per curarsi, non per essere semplicemente trasferite da una struttura all’altra». Un principio ribadito anche nei comunicati diffusi dalla rete Intercear e da San Patrignano, che insistono sulla natura sanitaria e riabilitativa dell’intervento e respingono qualsiasi lettura della norma come uno “svuotacarceri”.
L’entusiasmo, però, è accompagnato da un richiamo al realismo. Se il ministro Nordio – lo si diceva poco sopra – parla di una platea potenziale di circa 10mila detenuti che potrebbero beneficiare della riforma, secondo le comunità le risorse oggi stanziate consentiranno di attivare percorsi terapeutici per circa mille persone. Per questo, sottolinea Squillaci, il voto parlamentare rappresenta «un punto di partenza, non di arrivo»: perché il diritto alla cura riconosciuto dalla legge possa tradursi in opportunità concrete serviranno nuovi fondi (anche regionali), un rafforzamento dei servizi territoriali e una collaborazione sempre più stretta tra magistratura, Servizio sanitario nazionale e comunità terapeutiche. Il cantiere è appena stato aperto, insomma, ma sul fronte delle carceri c’è lo spazio concreto per un cambiamento che potrebbe sciogliere gradualmente anche i nodi spinosissimi del sovraffollamento e dei suicidi.
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